FATTURAZIONE ELETTRONICA APPALTI PUBBLICI – DA APRILE SCATTA L’OBBLIGO DI UTILIZZO DELLO STANDARD EUROPEO
(D.Lgs.148/2018)
Dal 18 aprile 2019 obbligo di utilizzo dello standard europeo per le fatture elettroniche nei confronti delle P.A. aggiudicatrici e relative ad appalti pubblici.
Lo stabilisce il D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148, in attuazione della Direttiva UE 2014/55, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.14 del 17 gennaio 2019 che specifica, altresì, che le medesime fatture dovranno rispettare, altresì, la cd. “Core Invoice Usage Specification (CIUS)” per il contesto nazionale italiano[1].
In particolare, l’obbligo di «ricevere ed elaborare» fatture elettroniche nel formato europeo riguarda le P.A. titolari di appalti pubblici, già destinatarie della fatturazione elettronica[2], e decorrerà:
■ dal 18 aprile 2019 per le:
– amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori di cui al “Codice dei contratti pubblici”[3];
– le altre amministrazioni, gli enti ed i soggetti individuati nell’elenco ISTAT aggiornato annualmente[4];
– le autorità indipendenti;
– tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI[5];
– le Amministrazioni autonome (art.1, co.209, legge 244/2007).
■ dal 18 aprile 2020 per le:
– per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, ovvero tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali[6].
Diversamente, lo standard europeo non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’esecuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione D.Lgs. 208/2011, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti.
Viene, inoltre, istituito un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica.
Per completezza, si evidenzia che il nuovo obbligo di utilizzo dello standard europeo riguarderà anche i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese che operano nell’ambito di un contratto di appalto pubblico, già obbligati ad emettere fattura elettronica dal 1° luglio scorso. Come noto, si tratta dei prestatori o fornitori per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”.
Note:
[1] Le regole tecniche per l’utilizzo del formato europeo sono le medesime già individuate ai sensi dell’art.1, co.213, della legge 244/2007.
[2] Ai sensi dell’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013.
[3] Di cui all’art.1, co.1, del D.Lgs. 50/2016.
[4] Cfr. l’art.1, co.2, della legge 196/2009.
[5] Di cui all’art.1, co.2, del D.Lgs. 165/2001.
[6] Individuate dall’art.3, co.1, lett.c, del D.Lgs. 50/2016.
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