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06.12.2019 - urbanistica

EDIFICABILITÀ IN ASSENZA DI PIANO ATTUATIVO SOLO SE SONO PRESENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Corte di Cassazione, sentenza n. 47280/2019 depositata il 21/11/2019

Con questa sentenza la Corte di Cassazione afferma che un fondo può essere ritenuto edificabile in assenza di un piano attuativo nel solo caso in cui siano presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il caso in oggetto riguarda due costruttori che avevano eretto un immobile in assenza delle necessarie autorizzazioni e per questo venivano condannati alle pene di legge. Agli stessi veniva contestato il reato di lottizzazione abusiva posto che essi avevano dato corso alle opere edilizie, in zona dove non vigeva un piano attuativo diretto alla regolamentazione delle attività di costruzione intraprese da privati.
Tuttavia i costruttori venivano assolti e nonostante tale decisione, il manufatto eretto in maniera illecita veniva ugualmente confiscato.
Pertanto i due costruttori, che si erano visti privare del bene, ricorrevano allora per Cassazione richiedendo l’annullamento del provvedimento di confisca dal momento che in ogni caso non vi era alcuna necessità di un piano attuativo per potere procedere legittimamente all’ edificazione sul fondo pertanto, difettavano del tutto i presupposti per l’emissione di un provvedimento di confisca che avrebbe dovuto essere revocato.
La questione portata all’esame dei giudici riguarda i limiti della facoltà di edificare su di un fondo: nei casi in cui si potrà dare corso all’edificazione, tale facoltà sarà possibile in ogni caso, al contrario sarà necessario uno specifico piano attuativo, emesso dall’amministrazione competente e diretto a regolamentare in maniera specifica l’attività edilizia su di un fondo che altrimenti deve ritenersi preclusa ed illecita.
In caso di assenza di un piano attuativo sarà possibile dare corso ad un’attività edificatoria solo nel caso specifico in cui la sede dove si devono effettuare le opere edilizie dovrà esser provvista dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi.
Tale necessità la si comprende facilmente sulla base della considerazione che non può esser consentita l’edificazione di opere in zona priva delle condizioni minime di vivibilità costituite dalla presenza di opere quali le fognature e le strade.
La necessità di un piano attuativo è prevista nel solo caso in cui si renda necessario un intervento edificatorio che organizzi in maniera organica l’abitato.
Altro importante aspetto della questione riguarda le modalità per procedere alla confisca: essa non dovrà essere emessa in ogni caso ma nella sola ipotesi in cui paia necessaria per tutelare il bene preservato dalla normativa, poiché tale strumento assume la funzione di tutelare quei beni che vengo protetti tramite la previsione criminosa della lottizzazione abusiva.

 

 


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