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26.04.2019 - tributi

ECOBONUS E SISMABONUS – CHIARIMENTI SULLA CESSIONE DEL CREDITO

Anche i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice possono acquistare il credito d’imposta corrispondente alla cd. “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, spettante per interventi di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza sismica eseguiti su parti comuni condominiali.
Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.109 del 18 aprile 2019 con la quale vengono, tra l’atro, estesi anche alla suddetta “detrazione cumulata” [1] i chiarimenti già forniti sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (Sismabonus).
Si tratta della detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 [2] (legge 205/2017), che consente di cumulare il “Sismabonus” e l’“Ecobonus” per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica [3], nella misura unica del:
■ 80% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore,
■ 85% delle spese sostenute, da assumere sino ad un massimo di 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.
In merito a tale “agevolazione cumulata” vengono innanzitutto estesi i chiarimenti forniti con le precedenti Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018, con le quali l’Agenzia è intervenuta per precisare alcuni aspetti legati alla cessione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus, precisando che:

■ in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive),
■ nel novero degli “altri soggetti privati” (che, in aggiunta all’impresa esecutrice degli interventi, possono acquistare i bonus fiscali) rientrano solo i “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale “collegamento”, è possibile acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni.

Con la Risposta n.109/2019, l’Agenzia precisa ora ulteriormente che anche i soci lavoratori dell’impresa edile subappaltatrice, che realizza parte dei lavori energetici ed antisismici agevolati, possono acquistare il credito d’imposta corrispondente alla “detrazione cumulata Ecobonus+Sismabonus”, in quanto comunque sono da considerarsi “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.
Pertanto, nel caso di specie oggetto della citata Risposta, la società appaltatrice che ha eseguito i lavori agevolati sul condominio, acquistando il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ai singoli condòmini, può procedere ad effettuare le seconda (ed ultima) cessione del credito medesimo direttamente a favore dei soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice.
Tali chiarimenti si aggiungono a quelli sinora forniti in merito all’individuazione dei potenziali acquirenti dei bonus ed in base ai quali si considerano “soggetti collegati”, a titolo esemplificativo:
– gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
– le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
– in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete [4] (CM 17/E/2018);
– i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
– i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime [5] (CM 17/E/2018);
– le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018);
– il consulente (in forma autonoma o società) incaricato dall’appaltatore di fornire valutazioni tecniche sull’intervento da realizzare, quali, ad esempio, studi di fattibilità, diagnosi energetica, relazioni tecniche etc. (Risposta della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo all’istanza di Consulenza giuridica n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018, presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale).
Diversamente, non può considerarsi “soggetto collegato”, e quindi non può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni fiscali:
– il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell’Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.56/2018);
– il consulente dell’appaltatore in ambito commerciale/amministrativo (es. analisi di mercato, adempimenti del condominio per la cessione del credito).

Note:
[1] Cfr. art.14, co. 2-quater.1, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[2] Cfr. Ance “Legge di Bilancio 2018.
[3] Tale “detrazione cumulata” si pone in alternativa alle detrazioni previste ai medesimi fini, dal co. 2-quater del citato art.14 del D.L. 63/2013 (“Ecobonus condomini”) e dal co. 1-quinquies dell’art.16 del medesimo Decreto (“Sismabonus condomini”).
[5] La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se astrattamente considerabili come “soggetti collegati” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”).
[6] Ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’Ecobonus, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione.

 

 


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