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01.02.2019 - ambiente

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI TRIBUTI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA

Dal 1° gennaio sono in vigore i nuovi importi dell’ecotassa per alcuni rifiuti inerti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione.
In data 14 gennaio 2019 Regione Lombardia ha comunicato che non essendo state previste, dalla Legge di bilancio statale 2019, ulteriori sospensioni all’aumento degli importi per i conferimenti dei rifiuti in discarica, a partire dal 1° gennaio 2019 verranno applicate le aliquote indicate all’art. 53 della L.r. n. 10/2003 “Testo unico della disciplina regionale dei tributi”. Si ricorda che l’art. 5, comma 3, della L.r. n. 22/2016, al fine di disincentivare il conferimento in discarica di rifiuti che hanno la possibilità tecnica ed economica di essere recuperati come materia o energia, aveva modificato le aliquote applicabili per il calcolo dell’ecotassa. Tali modifiche, recepite dalla L.r. n. 10/2003, art. 53, sono tuttavia state sospese fino al 31 dicembre 2018, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 26, dalla Legge n. 208/2015.
Per quanto d’interesse per il settore, sono quindi previsti i seguenti aumenti: – per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale: dal 2019 l’importo sale da 3 a 4 euro per tonnellata mentre, a decorrere dal 2020, sarà pari a 7 euro per tonnellata; – per rifiuti inerti diversi da quelli di cui al punto sopra: per il 2019 l’importo rimane invariato a 3 euro per tonnellata mentre, a decorrere dal 2020, sarà pari a 5 euro per tonnellata;
– per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: per il 2019 l’importo rimane invariato a 5,20 euro per tonnellata mentre, a decorrere dal 2020, sarà pari a 7 euro per tonnellata.
I rifiuti inerti di cui al primo punto, assoggettati alla nuova aliquota, sono quelli elencati nella D.g.r. n. 5906/2016 con i seguenti codici E.E.R.: 17.01.01 – 17.01.02 – 17.01.03 – 17.01.07 – 17.02.02 – 17.03.02 – 17.05.08 – 17.08.02 – 17.09.04.
Si indica che il tributo è dovuto:

■ dai gestori degli impianti di smaltimento, delle discariche e degli inceneritori ubicati in Lombardia (con obbligo di rivalsa nei confronti di coloro che effettuano il conferimento);

■ da chiunque abbandoni, scarichi o effettui abusivamente deposito incontrollato di rifiuti. Il tributo si applica ai rifiuti solidi speciali ed urbani:

■ conferiti in discarica, compresi i fanghi palabili;

■ smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione D10, anche qualora effettuino un minimo recupero energetico senza raggiungere i limiti stabiliti per l’operazione;

■ rinvenuti abbandonati, smaltiti in discariche abusive o posti in depositi incontrollati.

L’esenzione dall’obbligo tributario è prevista per i rifiuti:

■ oggettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti inerti utilizzati per strutturare o sistemare discariche, solo nel caso in cui sia indicata l’attività di recupero esplicitamente autorizzata con operazione R5, indicando i quantitativi autorizzati per questa operazione ed i relativi codici EER; (rimane salvo l’obbligo di pagamento dell’ecotassa per i rifiuti utilizzati negli strati di copertura infrastrato della discarica);

■ non ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 152/06 (parte IV art. 185) in quanto regolati da altre norme (quali, ad esempio, il D.lgs. n. 117/2008).

Infine, secondo quanto previsto dalla D.g.r. n. 4274/2012, il titolare dell’impianto di trattamento che conferisca in discarica fanghi, oppure scarti e sovvalli, derivanti da impianti di recupero che abbiano i requisiti previsti, può richiedere la riduzione al 20% dell’importo del tributo speciale dovuto per il loro deposito in discarica. I criteri e i requisiti che consentono l’applicazione di tale riduzione sono contenuti nella D.g.r. n. 4274/2012.

 

 


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