Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.11.2019 - lavoro

CONTRIBUTO CASSA EDILE (CAPE) – QUOTA IMPONIBILE AI FINI IRPEF PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019 – DETERMINAZIONE IN VIA PREVENTIVA DELLA RELATIVA MISURA – ACCORDO 20 NOVEMBRE 2019

La Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili, con nota del 13 gennaio 2012, alla luce delle novità introdotte dal D.M. 27 ottobre 2009, ha precisato che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2012, nella retribuzione imponibile ai fini delle ritenute fiscali va inclusa, oltre che la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, anche la parte del contributo relativo alle prestazioni sanitarie.
Rimane confermato che la parte a carico del lavoratore del contributo alla CAPE è da considerarsi esente da ritenute fiscali.
Dalle risultanze contabili determinate dalla CAPE riferite all’esercizio 2018/2019, emerge che le prestazioni sanitarie ed assistenziali hanno rappresentato lo 0,63% delle masse salariali riferite agli operai e lo 1,21% di quella degli impiegati.
Pertanto, con accordo del 20 novembre scorso, il Collegio costruttori e le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria hanno definito che l’aliquota imponibile della contribuzione CAPE è fissata, in via preventiva, per l’anno 2020 nello 0,63% per i dipendenti operai e nello 0,40% per gli impiegati (ossia l’intera contribuzione a carico impresa per tale ultima categoria di lavoratori).
Sarà cura del Collegio Costruttori Edili comunicare in tempo utile per gli adempimenti aziendali la conferma o la variazione di tali aliquote in corso d’anno, anche alla luce delle risultanze dell’esercizio CAPE 2019/2020.

Il Servizio sindacale dell’Associazione è fin d’ora a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

 

 


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