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26.04.2019 - ambiente

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CON CODICI A SPECCHIO INDICAZIONI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

(Sentenza Corte di Giustizia Europea del 28/3/2019)

Il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia come pericoloso che come non pericoloso, per determinarne la composizione, deve ricercare solo le sostanze pericolose che possono ragionevolmente trovarvisi: è quanto ha affermato la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 28 marzo 2019 in materia di classificazione dei rifiuti.
Secondo i giudici europei, quindi, non è necessario verificare l’assenza di qualsiasi sostanza pericolosa, ma al contrario vanno ricercate solo quelle che possono esservi contenute con un livello di probabilità elevata. La Corte ha, inoltre, chiarito che: “qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più  possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso”.
Si tratta di una sentenza, attesa da tempo, che fornisce importanti indicazioni per gli operatori, pubblici e privati, nella delicata operazione di classificazione dei rifiuti, in quanto chiarisce gli obblighi di indagine posti in capo al produttore/detentore dei rifiuti.
La Corte ha infatti definitivamente smentito la tesi, sostenuta da molti in Italia, in base alla quale nella normativa ambientale vige una vera e propria presunzione di pericolosità dei rifiuti, con il conseguente obbligo per il produttore di ricercare, nei rifiuti prodotti, tutte le possibili sostanze pericolose. Tutto ciò con evidenti aggravi per gli operatori non solo in termini economici ma anche di tempi.
Ad avviso dei giudici europei, invece, la normativa europea, in tema di classificazione dei rifiuti, non impone una simile approfondita verifica sulla composizione dei rifiuti, limitandosi a prevedere, come già sostenuto anche dalla Commissione Europea con la Comunicazione del 9 aprile 2018, l’adozione di misure ragionevoli per determinare le caratteristiche di pericolo dei rifiuti stessi.

 

 


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