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25.01.2019 - tributi

CESSIONE DELL’ECOBONUS E SISMABONUS – IL CONSULENTE TECNICO PUÒ ACQUISTARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Il consulente, incaricato dall’appaltatore di fornire una serie di valutazioni tecniche (studi di fattibilità, aspetti progettuali, relazioni ante e post lavori) sugli interventi energetici e di messa in sicurezza sismica dell’edificio, può acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus, in qualità di “soggetto collegato” con il rapporto che dà origine alle agevolazioni.
Di contro, non soddisfa tale “collegamento”, e quindi non può acquistare i bonus fiscali, il soggetto che presta consulenza all’appaltatore su aspetti commerciali (quali analisi del mercato, ricerca del cliente e negoziazione dell’offerta) o amministrativi (come, ad esempio, verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla cessione del credito e del contratto di cessione medesimo).
Queste le conclusioni cui è giunta la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo (DRE Abruzzo), in risposta ad una specifica istanza di Consulenza giuridica presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale (Consulenza n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018), in merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione, sotto forma di credito d’imposta, della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di quella per la messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti (Sismabonus), alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Infatti, con le Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia è intervenuta per chiarire alcuni aspetti legati alla cessione dei citati bonus, nonché il concetto di “altri soggetti privati”[1], ai quali, in aggiunta all’impresa esecutrice degli interventi, può essere effettuata la cessione medesima, precisando che:

  • in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive),
  • nel novero di “altri soggetti privati” rientrano solo i “soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione” e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale “collegamento”, è possibile acquistare il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni da Ecobonus e Sismabonus.

Sul punto, è stata interpellata la DRE Abruzzo, per sapere se, ai fini della cessione dei bonus fiscali, possa considerarsi “soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione” anche il consulente, organizzato in forma autonoma o societaria, incaricato dall’appaltatore di fornire una serie di valutazioni riguardanti:

  1. la fattibilità degli interventi agevolati con l’Ecobonus e Sismabonus;
  2. gli aspetti progettuali, relazioni ante durante e post interventi, diagnosi energetica, studi di fattibilità con analisi tecnico-economica, analisi del livello di rischio, anche al fine di assicurare la rispondenza delle opere agli standard previsti dalla legge per la determinazione dell’intensità della detrazione;
  3. il profilo commerciale, come la definizione dei modelli di presentazione dell’iniziativa, l’individuazione dei parametri del cliente, la ricerca e il procacciamento del cliente, la negoziazione dell’offerta, l’ottimizzazione dei modelli contrattuali, l’assistenza alla formalizzazione del contratto, l’esecuzione dell’offerta commerciale;
  4. il controllo degli atti condominiali funzionali alla cessione del credito d’imposta, l’assistenza alla cessione del credito, il controllo del contratto di cessione e degli atti comunque connessi o collegati allo stesso atto di cessione.

In merito, la DRE Abruzzo, alla luce di quanto chiarito, a livello centrale, dall’Agenzia delle Entrate con le citate CM 17/E e 11/E entrambe del 2018, si è espressa nel senso di ammettere la cessione dei bonus fiscali nei confronti dei “soli soggetti che possano avere un obiettivo collegamento con il rapporto da cui origina la detrazione” e, quindi, con l’intervento edilizio oggetto della stessa.
Ciò implica che, nel caso delle consulenze rese all’appaltatore, tale collegamento risulta soddisfatto solo se le prestazioni siano ricollegabili, in concreto e non solo astrattamente, agli interventi eseguiti sul fabbricato.
Pertanto, nelle ipotesi oggetto dell’istanza, il predetto collegamento:
-s’intende esistente nelle fattispecie indicate ai punti a) e b), ossia per gli studi di fattibilità degli interventi, nonché per gli aspetti progettuali, per le relazioni legate agli interventi edilizi, per la diagnosi energetica, l’analisi del livello di rischio etc, trattandosi di consulenze tecniche, a condizione che le stesse siano relative all’intervento edilizio in concreto realizzato,

■ non sembra ravvisarsi, invece, nelle fattispecie riportate ai punti c) e d), relative, in generale, agli aspetti commerciali ed alla verifica/assistenza ai condomini per la cessione dei bonus, trattandosi di consulenze in ambito commerciale/amministrativo, relative ad aspetti non riferibili all’intervento edilizio vero e proprio.
Tali chiarimenti si aggiungono a quelli già forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’individuazione dei potenziali acquirenti dei bonus, in base ai quali si considerano “soggetti collegati”, a titolo esemplificativo:

■ gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
■ le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
■ in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete[2] (CM 17/E/2018);
■ i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
■ i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (CM 17/E/2018);
■ le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese -o raggruppamento temporaneo di imprese- per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018).
Diversamente, non può considerarsi “soggetto collegato” e, quindi, acquistare il credito d’imposta da Ecobonus e Sismabonus il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell’Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.56/2018).

Note:

[1] Di cui all’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus e all’art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il Sismabonus.
[2] La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se astrattamente considerabili come “soggetti collegati” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’Ecobonus da parte dei soggetti “incapienti”).
[4] Ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’Ecobonus, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione.

 


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