Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
26.04.2019 - tributi

BONUS RISTRUTTURAZIONI – L’OMESSA COMUNICAZIONE ALL’ENEA NON COMPORTA LA DECADENZA DALLA DETRAZIONE

L’omessa comunicazione all’ENEA dei dati relativi agli interventi che raggiungono anche un risparmio energetico non comporta la decadenza dalla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
È quanto precisato nella Risoluzione n.46 del 18 aprile 2019 dall’Agenzia delle Entrate per rispondere alle numerose richieste ricevute sulle conseguenze derivanti dalla mancata trasmissione all’ENEA dei dati concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Come noto, la legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) ha previsto [1] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori [2].
All’Enea andranno, pertanto, inoltrati: i dati del beneficiario dell’agevolazione, i dati dell’immobile, inclusi quelli catastali, i dati dell’intervento tramite la compilazione di una scheda descrittiva costituita da un unico modello che contiene tutti i tipi di interventi previsti, che sarà compilata dall’utente solo nelle parti di interesse. Non tutti i campi inseriti nella scheda sono obbligatori, ma solo quelli evidenziati.
Sotto tale profilo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.46/E/2019 richiama la normativa di riferimento [3], che non indica, tra le ipotesi di decadenza dal beneficio, il mancato o tardivo invio all’ENEA dei dati richiesti per gli interventi “energetici” di recupero edilizio.
Per tale motivo, l’Amministrazione chiarisce che la mancata osservanza (omissione o tardivo invio della comunicazione) del nuovo obbligo non comporta la perdita del beneficio fiscale.
Per la stessa ragione si ritiene che, nel caso di specie, non risulti applicabile l’istituto della remissione in bonis (possibilità di sanare l’inadempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile) [4].
Tuttavia, in caso di controlli, dovrebbe trovare applicazione la sanzione in misura fissa (da euro 250 a euro 2.000) prevista dall’art. 11, co. 1, del D.lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie [5].
Per completezza, si ricorda che la trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi:

Strutture edilizie:
– riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno;
– riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
– riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ l’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

Infissi:
– riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;

Impianti tecnologici
– installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
– sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– microcogeneratori (Pe <50kWe);
– scaldacqua a pompa di calore;
– generatori di calore a biomassa;
– installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
– installazione di impianti fotovoltaici.

Elettrodomestici*:
(solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017):
– forni
– frigoriferi
– lavastoviglie
– piani cottura elettrici
– lavasciuga
– lavatrici

* Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A.
Resta fermo che, per gli interventi di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico, non è necessario inviare alcuna comunicazione all’ENEA.

Note:
[1] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[2] Dallo scorso 11 marzo è operativo il sito dedicato dall’ENEA alla trasmissione dei dati relativi agli interventi “energetici” di recupero edilizio effettuati nel 2019 (Cfr. https://detrazionifiscali.enea.it/). Si ricorda che il termine per la trasmissione dei dati all’ENEA è di 90 giorni dalla data di fine lavori e che, per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall’11 marzo (invio entro il 10 giugno).
[3] Art. 16-bis, DPR 917/1986 – TUIR, art. 4 del DM. 41/1998, e art. 16 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[4] Tale possibilità è stata introdotta dall’art.2, co. 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012. La disposizione stabilisce che, in caso di inosservanza degli adempimenti formali necessari per fruire di benefici fiscali o regimi fiscali opzionali, il contribuente può, tardivamente, presentare le comunicazioni obbligatorie ovvero assolvere i particolari adempimenti previsti, a condizione che:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
– effettui la comunicazione o esegua l’adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale utile;
– versi contestualmente la sanzione minima pari a 258 euro, di cui all’art.11, co.1 del D.Lgs. 471/1997, mediante F24 (è esclusa la possibilità di compensazione);
– la violazione non sia stata ancora constatata o non siano state già avviate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
[5] Cfr. sul punto la C.M. 21/E/2010 che richiamava tale sanzione con particolare riguardo alla comunicazione (ad oggi soppressa) che bisognava fare all’Agenzia delle Entrate nell’ipotesi di lavori di risparmio energetico che proseguivano per più periodi di imposta.

 

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941