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10.01.2019 - tributi

BONUS EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO – LA NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

I dati degli interventi di ristrutturazione edilizia, realizzati nel 2018, che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%, se comportano anche una riduzione dei consumi energetici e/o l’uso di fonti rinnovabili di energia, devono essere “comunicati” all’Enea.
Questo nuovo obbligo è stato introdotto dalla legge n. 205/2017 (cd. “Bilancio 2018”) che, oltre ad aver prorogato per tutto il 2018 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie [1] nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2018 entro il limite massimo di 96.000 euro, ha anche previsto [2] che le informazioni relative a tali tipi di interventi, in analogia a quanto già stabilito in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, dovranno essere trasmesse per via telematica all’ENEA.
Lo scorso 21 novembre l’Enea [4] ha reso operativo il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it attraverso cui effettuare la comunicazione dei dati relativi agli interventi ristrutturazione che incidono sul risparmio energetico, la cui fine lavori cade nell’anno solare 2018, rendendo disponibile una guida operativa con le istruzioni operative per l’accesso al sito.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un aggiornamento della Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” al 23 novembre 2018, includendo specifiche indicazioni riguardo il nuovo obbligo.
Sul punto viene ribadito che l’invio della documentazione all’Enea va effettuato entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, e che solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre u.s.
Nella guida sulle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate vengono anche indicati, in analogia con quanto chiarito nella guida operativa dell’Enea, gli interventi soggetti all’obbligo della comunicazione.

Note:
[1] Cfr. art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.
[2] Con l’aggiunta del comma 2-bis all’art. 16 del DL 63/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.90/2013.


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