APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE – REVISIONE DELLE NORME
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2019, il decreto interministeriale 22 gennaio 2019, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
La revisione, l’integrazione e la modifica delle procedure riportate nel decreto, da effettuarsi anche sulla base delle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali, erano previste all’articolo 6 del testo del 2013.
La nuova stesura della norma, fortemente voluta da Ance, dirime alcune questioni, tra cui, ad esempio, la definizione del campo di applicazione.
È stato, finalmente, chiarito che i destinatari dei corsi di formazione sono i lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata ad attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare e non tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
È stata recepita, inoltre, l’osservazione di Ance di inserire, tra i soggetti formatori legittimati a svolgere i corsi, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore dell’edilizia e dei trasporti e gli organismi paritetici di cui all’art. 2, comma 1, lettera ee) del Testo unico sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008).
È stato anche chiarito che la formazione del preposto tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, è stato previsto un modulo integrativo della durata di 4 ore e che, nel caso di un preposto che abbia già effettuato il percorso formativo di lavoratore, la formazione tiene conto di quella effettuata dal lavoratore e, pertanto, deve essere integrata con un corso della durata di quattro ore.
Sono state, inoltre, apportate modifiche alle procedure operative, ai requisiti dei docenti, ai contenuti della formazione dei lavoratori, all’aggiornamento quinquennale della formazione.
Si fa riserva di pubblicare l’analisi approfondita del decreto.
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