APPALTI PUBBLICI – VIETATO SOSTITUIRE LA CAPOGRUPPO DI UN R.T.I. CHE SIA RISULTATO PRIVO DI UNO DEI REQUISITI DELL’ART. 80 DEL CODICE DEI CONTRATTI DICHIARATO IN GARA
La sostituzione del mandante (capogruppo) del raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva, si pone in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di offerta. Tale situazione violerebbe il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la procedura di gara, quindi non è attuabile né legittima. Tali argomentazioni sono contenute nella Deliberazione A.N.AC. 12/6/2019 n. 555, proposta di seguito, relativo ad un parere di precontenzioso relativo a lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi.
ANAC, DELIBERA 12 giugno 2019 n. 555
OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata dalla _____Omissis_______- Lavori urgenti di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di dissesti franosi – Interventi urgenti di protezione civile sulla S.P. 61 _____Omissis_______- Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 498.164,95 – S.A. _____Omissis_______
PREC 77/19/L
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 20195 dell’11 marzo 2019 e prot. 20288 del 12 marzo 2019, con cui la S.A. _____Omissis_______rappresenta che, nel corso dei controlli sui requisiti dell’ATI verticale _____OMISSIS_______Costruzioni & _____Omissis_______/_____Omissis_______, giunta prima in graduatoria nella gara indicata in oggetto, il Durc della mandante _____Omissis_______ risultava non regolare e pertanto la mandataria chiedeva di poter sostituire la mandante con altra impresa in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48, co. 18 e 19-ter del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La S.A. evidenziava altresì che la mandante risultava in possesso di certificazione SOA scaduta per la quale non risultava presentata richiesta di rinnovo;
VISTO l’avvio del procedimento con nota prot. 38867 del 15 maggio 2019;
VISTE le memorie della mandataria _____OMISSIS_______Costruzioni & _____Omissis_______, la quale precisa che la mandante non era carente ab origine del requisito di regolarità contributiva bensì lo perdeva dopo l’esperimento della gara, e pertanto sostiene la legittimità della sostituzione della mandante ai sensi del richiamato art. 48, co. 18 e 19-ter. Essa afferma inoltre che il contratto per il rinnovo dell’attestazione SOA della mandante stessa sarebbe stato stipulato comunque entro il termine di 90 giorni antecedenti alla scadenza;
CONSIDERATO che la questione sottoposta all’attenzione dell’ANAC riguarda la possibilità, alla luce delle modifiche apportate all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 dal c.d. correttivo d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, di sostituire, nell’ambito del RTI verticale giunto primo in graduatoria, il mandante che, all’esito delle verifiche esperite dalla S.A., sia risultato privo del requisito di carattere generale della regolarità contributiva;
VISTO l’art. 48, co. 9 del d.lgs. 50/2016, che reca il generale divieto di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo i quali, nel replicare la disciplina contenuta all’art. 37, co. 18 e 19 del previgente d.lgs. 163/2006, consentono in via eccezionale e in casi tassativamente indicati (procedure concorsuali a carico del mandatario o di un mandante, oppure morte, interdizione, inabilitazione o fallimento qualora si tratti di imprenditore individuale, o ancora nei casi previsti dalla normativa antimafia) il subentro di un altro operatore economico in possesso dei prescritti requisiti. A tali ipotesi tassativamente indicate la novella recata dal d.lgs. 56/2017 ha aggiunto anche il caso di “perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80” da parte di uno dei mandanti. Permane poi il comma 19 dell’art. 48, che ammette il recesso di una o più imprese raggruppate «esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire», e sottolinea che, in ogni caso, il recesso non è ammesso se finalizzato «ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara». Il quadro normativo è completato dal comma 19-ter, inserito anch’esso dall’art. 32, comma 1, lett. h), d.lgs. 56/2017, il quale specifica che «le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara»;
VISTA la giurisprudenza sull’argomento, secondo la quale la ratio della riforma starebbe in ciò che il previgente “regime di cui all’art. 37, co. 18 e 19, del d.lgs. 163/2006 non conteneva alcuna estensione espressa alla fase della selezione, riferendosi unicamente all’esecuzione del contratto […] Quest’ostacolo operativo è ormai espressamente superato dal disposto del comma 19 ter” (TAR Puglia, n. 295/2019). Tale ultima disposizione «risolve così ogni dubbio in merito all’applicabilità della disciplina anche alle modificazioni soggettive intervenute prima della conclusione della gara» (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 15 aprile 2019, n. 613). Tuttavia ha anche ritenuto che «Le eccezioni (al divieto generale di cui all’art. 48 co. 9) sono, dunque, ammissibili soltanto in quanto riguardino motivi indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovino giustificazione nell’interesse della stazione appaltante alla continuazione della stessa. Al di fuori delle ipotesi normativamente previste non può che riprendere vigore il divieto, volto a presidiare anche la complessiva serietà delle imprese che partecipano alla gara, onde garantire la migliore affidabilità del futuro contraente dell’amministrazione» (TAR Campania, sent. 8 aprile 2019, n. 1929);
VISTA altresì la giurisprudenza che afferma che ciascuna impresa raggruppata deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si è impegnata ad eseguire (Cons. Stato, sent. 2 luglio 2018, n. 4036; sent. 13 giugno 2018, n. 3623) e la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata l’impresa in sede di offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento (Cons. Stato, Ad. Plenaria 27 marzo 2019, n. 6);
RITENUTO che spetta alla S.A. verificare che la mandante fosse in possesso di Durc regolare alla data di presentazione dell’offerta e che la stessa avesse presentato tempestivamente domanda di rinnovo dell’attestazione SOA in quanto, in caso contrario, ne discenderebbe l’esclusione dell’intero raggruppamento;
RITENUTO che occorre accogliere una interpretazione sistematica del citato art. 48, co. 19-ter d.lgs. 50/2016, inserito dal c.d. correttivo contestualmente all’inciso “in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80”. In particolare, per una esigenza di coerenza logica del sistema, appare necessario un coordinamento del co. 19-ter – che rende operative le previsioni di cui al comma 18 anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara – sia con la previsione contenuta nel comma da ultimo richiamato, a tenore del quale (eccezion fatta per il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione controllata, l’amministrazione straordinaria, ecc.) la perdita di altri requisiti dell’art. 80 consente modifiche soggettive solo se verificatasi “in corso di esecuzione” sia con la previsione di cui al comma 19 che ammette il recesso di una o più imprese raggruppate “esclusivamente per esigenze organizzative”, e comunque mai per eludere la carenza di un requisito di partecipazione alla gara;
CONSIDERATO che il comma 9 del medesimo art. 48, come già detto, pone un divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di offerta, posto a presidio del principio, basilare in tema di procedure di appalto, di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura di gara, che osta a una lettura del combinato disposto di cui all’art. 48, commi 19-ter e 18 diversa da quella sopra fornita;
RITENUTO che l’inserimento, ai commi 17 e 18 dell’art. 48, ad opera del correttivo d.lgs. 56/2017, dell’inciso “in corso di esecuzione” con riferimento “alla perdita dei requisiti di cui all’articolo 80” sia da interpretare nel senso che la sostituzione di un componente, all’interno del raggruppamento, in caso di perdita di un requisito di cui all’art. 80, è da ritenersi possibile esclusivamente alla fase dell’esecuzione contrattuale in quanto, in tale fase, concedere la possibilità di sostituzione risponde, in primis, alla necessità di perseguire il preminente interesse pubblico alla prosecuzione dell’esecuzione dell’appalto;
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
la sostituzione del mandante del raggruppamento che sia risultato privo, in corso di gara, del requisito di regolarità contributiva, si pone in contrasto sia con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall’impegno formalizzato in sede di offerta.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 19 giugno 2019.
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