APPALTI PUBBLICI – SANABILE L’ERRORE FORMALE SUI COSTI DEL PERSONALE
Il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell’offerta economica non integrabile in sede di soccorso istruttorio. Tuttavia, se la carenza riscontrata dalla stazione appaltante è meramente formale e non vi sia l’espressa previsione nella lex specialis di una puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all’operatore economico di meglio precisare tale costo.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’ANAC e contenuto nella delibera n. 1039 del 30 ottobre 2018concerneva una gara per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, per il quale l’aggiudicatario aveva indicato – separatamente – nell’offerta economica (in attuazione dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016) costi della manodopera notevolmente inferiori rispetto alla stima indicata dalla stazione appaltante.
In particolare, gli istanti chiedevano se fosse stato corretto il comportamento della stazione appaltante che aveva consentito all’operatore economico di chiarire, in un secondo tempo, il costo della manodopera comunque indicato nell’offerta.
In tal modo, la stazione appaltante aveva potuto effettuare la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata, poiché il concorrente – per mero errore – aveva indicato il costo della manodopera relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità (tre anni).
In precedenza, l’Autorità aveva ritenuto che il costo della manodopera una componente essenziale dell’offerta economica e che non fosse pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio (cfr. pareri di precontenzioso n. 417 e n. 420 del 2018).
L’Autorità, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali (cfr. Adunanza Plenaria n. 19/2016), ha avallato la scelta della stazione appaltante, poiché «laddove non è in discussione il computo dei costi nella manodopera nella formulazione dell’offerta ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti costi, la carenza non è sostanziale, ma solo formale e, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, può essere consentito all’operatore economico di fornire l’indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante».
Sul tema, la più recente giurisprudenza, ritiene che non può comportare l’esclusione:
– un’erronea indicazione del costo della manodopera, qualora risulti (o non sia contestato) che i salari pagati non siano inferiori ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti come stabilito dall’art. 97, co. 6, del Codice (TAR Firenze, sent. 6 settembre 2018, n. 1171);
– un mero errore formale nella indicazione numerica di tale costo, qualora in sede di contraddittorio con la stazione appaltante, questa accerti che i costi della manodopera sono stati debitamente conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta (TAR Venezia, sent. 1° ottobre 2018, n. 916, nello stesso anche TAR Piemonte, sent. 7 maggio 2018, n. 523).
Pertanto, fatta salva la verifica dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10 del Codice, da parte della stazione appaltante, l’ANAC conclude che «l’acquisizione dei chiarimenti forniti dall’operatore economico è conforme alla normativa di settore».
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