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20.12.2019 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – OFFERTA CHE CONTEMPLA UN COSTO DELLA MANODOPERA INFERIORE A QUELLO INDICATO DALLA STAZIONE APPALTANTE – NON SI PUÒ RITENERE DI PER SÉ IN VIOLAZIONE DELLE RETRIBUZIONI MINIME, NÉ SOLO PER QUESTO ANOMALA PURCHÉ SIANO RISPETTATI I MINIMI SALARIALI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA CHE SONO INDEROGABILI

(TAR Lazio Roma sez. I bis 11/12/2019 n. 14241)

  1. Si rileva come il chiarimento non possa essere considerato alla stregua della lex specialis di gara e come, in ogni caso, quest’ultimo deve essere interpretato in conformità alle norme e ai principi generali in materia di contratti pubblici.
  2. L’offerta che contempli un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante (ancorché con dati ricavati dalle Tabelle Ministeriali), non si può ritenere di per se in violazione delle retribuzioni minime, né solo per questo anomala, tenuto conto che di regola siffatte tabelle – redatte dal Ministero competente – esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).
    I costi medi della manodopera, indicati nelle tabelle (ministeriali), del resto, svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali, laddove si riesca, in relazione alle peculiarità dell’organizzazione produttiva, a giustificare la sostenibilità di costi inferiori, fungendo gli stessi da esclusivo parametro di riferimento da cui è possibile discostarsi, in sede di giustificazioni dell’anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 19 giugno 2018, n. 6869). Ciò che invece non può essere derogato in peius – e non risulta dimostrato essersi verificato nella specie – sono i minimi salariali della contrattazione collettiva nazionale, sui quali non sono ammesse giustificazioni (T.A.R. Aosta, 09.08.2019 n. 44; T.A.R. Veneto, I, 19 luglio 2018, n. 774).

 

Allegato: TAR Lazio Roma_ valori anche inferiori della manodopera

 

 


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