APPALTI PUBBLICI – LE LINEE GUIDA N. 2 SULL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA NON SONO VINCOLANTI
(Consiglio di Stato, sezione V, 13 dicembre 2019, n. 7805)
Con sentenza n. 7805/2019, il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito la non vincolatività delle Linee guida Anac – le quali, come noto, traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del Dlgs n. 50 del 2016 – «di talché le stesse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara».
Le Linee guida di ANAC n. 2 (offerta economicamente più vantaggiosa), non possono essere vincolanti; in particolare nella predisposizione dei criteri di valutazione delle offerte la stazione appaltante ha la più ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza.
Va infatti innanzitutto ribadita la non vincolatività delle linee-guida ANAC n. 2 del 2016 (ex multis, Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018 n. 6026), le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016, di talché le stesse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara.
Esse, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”; nel caso di specie, poi, risultano ricognitive di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione dei criteri di valutazione delle offerte, tra cui anche quelli di attribuzione dei punteggi.
Sulla base dei ricordati orientamenti deve affermarsi che tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità, che nel caso di specie non è dato rilevare (né tali criticità vengono adeguatamente illustrate e documentate dall’appellante).
Deve infatti convenirsi con il primo giudice che i criteri individuati dalla stazione appaltante non risultano manifestamente irragionevoli, ovvero privi di attendibilità scientifica e/o sproporzionati rispetto all’oggetto d’appalto, né la previsione di cinque criteri e di quattro sub-criteri di valutazione risulta a priori sintomatica di scarsa trasparenza di giudizio o, comunque, di una ridotta analiticità ed esaustività dello stesso.
Allegato: CDS Linee Guida Anac 2 – non vincolanti – sentenza
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