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18.10.2019 - lavori pubblici

ANAC – CONSORZI STABILI E LAVORI NEI BENI CULTURALI – LA QUALIFICAZIONE RICHIESTA DAL BANDO DEVE ESSERE POSSEDUTA DALL’IMPRESA DESIGNATA AD ESEGUIRE L’APPALTO

Il cumulo dei requisiti alla rinfusa che permette alle imprese riunite in un consorzio Stabie di eseguire i lavori sulla base dei requisiti posseduti dal consorzio (e non singolarmente) non si applica nel settore dei Beni culturali. Lo sottolinea l’Autorità Anticorruzione in risposta a un parere di precontenzioso (n. 822 del 26 settembre 2019) relativo a un appalto da 790mila euro per il recupero di un immobile comunale (Lercara Friddi, provincia di Palermo) sottoposto a tutela.
Il caso nasce dalla scelta di un consorzio di indicare come ditta esecutrice dei lavori un’impresa in possesso della qualificazione Og2, ma non per la classifica III prevista dal bando di gara. Di fronte all’esclusione il consorzio chiedeva l’applicazione del principio che permette di sostituire l’impresa esecutrice oppure di far eseguire i lavori direttamente al consorzio, che nel suo insieme risultava in possesso della qualificazione prevista dal bando.
L’Anac ha negato questa possibilità, motivando la scelta con la specificità della disciplina prevista dal codice appalti per i beni culturali che «in ragione del particolare interesse pubblico alla tutela e conservazione dei beni interessati, evidenzia una ratio tesa a determinare una diretta correlazione tra l’esecutore dei lavori e la titolarità della qualificazione in termini di attestazione per i lavori eseguiti».
Non a caso segnala sempre l’Anac, nei beni culturali è vietato il ricorso all’avvalimento (prestito dei requisiti tra imprese) e viene anche imposto che ai fine della qualificazione i lavori eseguiti nel settore dei beni culturali possono essere utilizzati «unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti».
Di qui, si legge nel parere «l’assunto che la regola del cumulo alla rinfusa dei requisiti di partecipazione, espressa per i consorzi stabili e le consorziate designate per l’esecuzione dei lavori, non può trovare applicazione per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali». Con la conseguenza che, «nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta dall’impresa designata per l’esecuzione del contratto».
Il principio, continua l’Autorità, vale anche non solo per la categoria di qualificazione Soa posseduta, ma anche per la classifica essendo entrambi «elementi costitutivi della qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori».

Allegato: ANAC – CONSORZI STABILI E LAVORI NEI BENI CULTURALI


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