UN GLOSSARIO UNICO PER LE OPERE DA REALIZZARE LIBERAMENTE
Dopo la modulistica unica e il regolamento edilizio tipo ecco arrivare la “mappa” di 58 opere che si possono realizzare senza la necessità di formalità amministrative (es. presentazione richiesta titolo abilitativo, comunicazioni etc..) nei confronti del Comune.
Nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, n. 81 è stato, infatti, pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 che contiene in allegato la tabella con l’elenco “non esaustivo” di queste opere.
Si tratta di una prima lista di opere che lo scorso 22 febbraio era stato oggetto dell’Intesa tra Stato-Regioni ed enti locali e che sarà operativa senza la necessità di un recepimento da parte delle Regioni o dei Comuni a partire dal 23 aprile 2018 (15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta non essendo previsto un termine diverso).
Si ricorda che il Glossario Unico è una specifica misura prevista all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 222/2016 ed è il frutto del lavoro di un gruppo coordinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e partecipato dai rappresentanti degli enti locali e delle categorie professionali interessate tra cui l’Ance.
L’elenco di opere riguarda solo quelle rientranti nell’attività completamente libera mentre con successivi decreti si provvederà al completamento del Glossario Unico in relazione alle altre opere realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e Scia in alternativa al permesso di costruire.
Con l’obiettivo di garantire l’omogeneità in tutto il territorio nazionale, il Glossario interviene a definire una casistica di lavori che i Comuni non potranno assoggettare a nessun tipo di formalità.
Partendo in particolare dalle categorie di intervento come previste nell’articolo 6 del DPR 380/2001 e specificate dalla tabella A del D.lgs. 222/2016, sono state individuate le principali opere e gli elementi oggetto di intervento che cittadini e imprese potranno realizzare liberamente.
Ad esempio, è stato specificato che nella manutenzione ordinaria vi rientrano tra le tante:
• la riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) di pavimentazione esterna ed interna;
• per i manti di copertura è stato specificato che le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione comprendono anche le opere correlate quali l’inserimento di strati isolanti e coibenti (ma in questo caso nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali);
• l’installazione di controsoffitti ma solo se non strutturali (per i strutturali si potranno solo eseguire i lavori di riparazione e rinnovamento).
Oltre ai lavori rientranti nella manutenzione ordinaria il Glossario prosegue l’elenco definendo le altre voci contenute principalmente nell’articolo 6 del Dpr 380/2001 tra cui l’eliminazione delle barriere architettoniche, le attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra etc.
Tutta la casistica dei lavori contenuta nel Glossario è consultabile nella tabella allegata al Decreto Ministeriale, pubblicati sul sito dell’Associazione www.ancebrescia.it.
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