TASSO DI INTERESSE LEGALE
Con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla GU n. 292 del 12.12.2017, il Ministro dell’economia, ha fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2018, sarà pari allo 0,3% in ragione d’anno. Fino al 31 dicembre 2017 era pari allo 0,1 % in ragione d’anno.
L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
– 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
– 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
– 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
– 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
– 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
– 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
– 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
– 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
– 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
– 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
– 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
– 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
– 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
– 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015).
– 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016)
– 0,3% per il 2018 (D.M. 13/12/2017)
Si ricorda che il tasso d’interesse legale ha rilievo per il conteggio degli interessi dovuti al ritardo nei pagamenti dei lavori effettuati sia per pubbliche amministrazioni che per soggetti privati. In tal caso infatti all’importo di ritardato pagamento e per il relativo periodo, si applica per ciascun anno un valore fisso pari al 8,00% incrementato del tasso legale dell’anno. Per il 2018 pertanto l’interesse per il ritardato pagamento di lavori è pari al 8,2%.
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