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18.12.2018 - lavoro

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% EX ART. 29, LEGGE 341/95 – ISTRUZIONI APPLICATIVE PER L’ANNO 2018 – CIRCOLARE INPS 13 DICEMBRE 2018, N. 118

Come già anticipato dalla circolare associativa del 28 novembre u.s., il Ministero del Lavoro, con il decreto del 4 ottobre 2018, ha confermato nella misura dell’11,50% la riduzione contributiva, riferita all’anno in corso, a favore delle imprese edili.
L’INPS, nella circolare che qui si commenta, ha diramato le indicazioni operative, necessarie ai datori di lavoro per procedere all’immediata applicazione della predetta riduzione contributiva.

Disciplina della riduzione contributiva 11,50%
La disciplina della riduzione in parola è stata modificata dalla Legge n. 247/2007 che ha reintrodotto in maniera stabile la riduzione dell’11,50% per le imprese edili regolari, iscritte alle Casse Edili e che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione debba essere confermata – o nuovamente determinata – anno per anno da un apposito decreto interministeriale da adottarsi, in via ordinatoria, entro il 31 luglio di ogni anno (cfr. Not. nn. 1 e 2/2008).

Ambito e misura della riduzione
La riduzione in commento spetta esclusivamente per i periodi di paga dell’anno in corso ossia per quelli compresi fra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018.
Essa interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile.
In particolare, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro edili classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 41.20.00 a 43.9909.
Va, al riguardo, rammentato che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
La base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:
a) la contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
b) il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
c) le eventuali misure compensative spettanti, tra cui rientrano:
– l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%), nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria, con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. Not. n. 4/2007);
– l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. Tale esonero, aggiuntivo rispetto all’esonero dal versamento del contributo dello 0,20% sopra visto, nell’anno 2015 è fissato nella misura dello 0,28% sempre con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, tutto o in parte, il TFR in favore dei fondi pensione o del fondo di tesoreria dell’Inps (cfr. circolare del Collegio n. 12 del 6 febbraio 2015).
Pertanto le imprese che trattengono il TFR in azienda, non beneficiando delle misure compensative e versando l’intera contribuzione all’Inps, potranno applicare la riduzione dell’11,50% anche sullo 0,20% e sullo 0,28% in parola.
L’agevolazione è applicabile anche con riferimento al contributo dell’1,40% dovuto sui rapporti a tempo determinato.
La riduzione opera con riferimento ai soli operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali: quindi non spetta per gli operai che prestino attività lavorativa a tempo parziale.
Il beneficio, infine, non compete per i rapporti di lavoro per i quali spetta al datore di lavoro una diversa, specifica, agevolazione contributiva, come accade, a titolo esemplificativo, per le assunzioni dalle liste di mobilità.

Requisiti per accedere alla riduzione
Per poter godere della riduzione dell’11,50% è necessario che i datori di lavoro dichiarino nella modulistica online già predisposta dall’Istituto (modulo “Rid-Edil”):
1) l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro durante il quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione;
2) il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestato dal rilascio del DURC, anche da parte delle Casse Edili.
In effetti, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 296/2006, il godimento di benefici contributivi è subordinato alla sussistenza, in capo al datore di lavoro interessato, del Documento Unico di Regolarità Contributiva. A tal fine, il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 ha previsto l’obbligo di inviare una apposita autocertificazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro attestante l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giudiziari in ordine alla violazione delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell’allegato A del medesimo Decreto ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato con riferimento a ciascun illecito.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34/2008, ha chiarito che l’invio della autocertificazione all’Ispettorato deve precedere la prima richiesta del beneficio. In sede di prima applicazione di tale previsione, l’autocertificazione doveva essere inviata all’allora Direzione Territoriale del Lavoro entro il 30 aprile 2009 (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 3/2009). Tale autocertificazione è da inviare una sola volta, con l’onere, gravante sul datore di lavoro, di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica di quanto dichiarato.
La disciplina sopra riassunta, e dunque l’obbligo di invio dell’autocertificazione all’Ispettorato Territoriale, è stata confermata dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che, abrogando il precedente D.M. 24 ottobre 2007, ha introdotto il Durc on line dal 1° luglio 2015. Peraltro, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 19 dell’8 giugno 2015, ha ritenuto comunque valide le autocertificazioni già rilasciate in vigenza del D.M. 24 ottobre 2007 e ha precisato che, per ragioni di “continuità” rispetto alla previgente disciplina, “le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del DM 24 ottobre 2007”.
In relazione a tale adempimento le imprese possono trovarsi in una delle seguenti situazioni:
– autocertificazione inviata all’Ispettorato Territoriale e assenza di modifiche rispetto al suo contenuto: l’impresa non deve inviare nulla all’Ispettorato;
– autocertificazione non inviata: l’impresa deve provvedere, prima della presentazione della richiesta di applicazione dello sgravio dell’11,50%, all’invio della prescritta autocertificazione all’Ispettorato;
– autocertificazione inviata e presenza di modifiche rispetto al suo contenuto: l’impresa deve inviare all’Ispettorato una comunicazione con cui segnala il verificarsi di una modifica rispetto alla situazione a suo tempo certificata.

Modalità operative
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
I sistemi informativi centrali, ricevuta la domanda, effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo entro il giorno successivo a quello d’invio.
Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”, valido nel periodo da dicembre 2018 a febbraio 2019.
Le istruzioni prevedono che, per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro autorizzati dovranno esporre l’ammontare complessivo della riduzione contributiva, con le seguenti modalità:
– per il recupero degli arretrati relativi ai periodi di paga pregressi, anteriori a dicembre 2018, con il codice causale “L207″, da riportare nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>;
– per il beneficio corrente, con il codice causale “L206″, da utilizzare nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, l’azienda che intenda recuperare lo sgravio dovrà presentare,  attraverso la funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende,  una dichiarazione conforme al fac-simile riportato nell’allegato 2 della circolare; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”.

Termini
Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 marzo 2019, ossia fino alle denunce contributive Uniemens di competenza del mese di febbraio 2019.
Pertanto, i datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione, con le modalità sopra riferite, fino al 15 marzo 2019.
Per completezza, si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva 11,50% in vigore per l’anno 2018.

Aliquota periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018
Imprese edili industriali con più di 15 dipendenti
33,98%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,17% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese edili industriali fino a 15 dipendenti
33.38%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 9,57% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese edili artigiane con più di 15 dipendenti
32,73%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8,92% base su cui opera la riduzione contributiva

Imprese edili artigiane fino a 15 dipendenti
32,13%* – 23,81% (Fondo pensioni) = 8,32% base su cui opera la riduzione contributiva

* tale valore è ottenuto deducendo lo 0,30% per le tutte le imprese. Con riferimento ai lavoratori per i quali l’impresa versi, in tutto o in parte, il TFR in favore di fondi pensione o al Fondo di Tesoreria dell’Inps, tale valore dovrà essere ulteriormente ridotto della quota parte di esenzione spettante del contributo dello 0,20% al Fondi di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto nonché della quota parte di esenzione del contributo dovuto alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (per l’anno 2018, fissato nella misura dello 0,28%).

 

Allegati:

Circolare 11.50-2018 – Allegato A
Circolare 11.50-2018 – Allegato B

 

 


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