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04.12.2018 - urbanistica

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NEL CASO IN CUI IL PERMESSO DI COSTRUIRE NON VENGA UTILIZZATO

Il TAR Toscana (sez. III, 12 ottobre 2018, n. 1312) ha ribadito che in caso di mancato utilizzo del permesso di costruire, il comune ha l’obbligo di restituire quanto già corrisposto dal privato a titolo di contributo di costruzione. Nella sentenza è stato anche ribadito che l’amministrazione comunale è tenuta a restituire anche gli interessi legali poiché si è in presenza di una fattispecie di indebito arricchimento ed in particolare di “indebito oggettivo” di cui all’art. 2033 del Codice civile.
Tale articolo prevede infatti che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso esaminato, relativo ad un permesso di costruire non utilizzato in quanto vi era l’impossibilità di allacciare alla rete idrica l’immobile da realizzare, il privato, sollecitato più volte il comune al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo di costruzione senza ottenere risposta, ha chiesto al giudice, oltre agli interessi legali, anche il maggior danno costituito in particolare dalla rivalutazione monetaria. Al riguardo il TAR ha:
• riconosciuto gli interessi legali a partire dalla data di presentazione della domanda di restituzione al Comune, avendo riscontrato la buona fede di quest’ultimo;
• non riconosciuto la rivalutazione monetaria o comunque il risarcimento danno poiché l’art. 2033 genera la sola obbligazione di restituzione delle somme con gli interessi. In ogni caso ha precisato che il risarcimento del danno è comunque subordinato alla dimostrazione di aver subito un danno superiore all’importo degli interessi legali.


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