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28.09.2018 - lavoro

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTE – DIVIETO – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTE ISPETTORATO DEL LAVORO 4 LUGLIO 2018, N. 5828, 16 LUGLIO 2018, N. 6201 E 10 SETTEMBRE 2018, N. 7369

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2018 ha fissato, in capo al datore, il divieto di pagamento mediante denaro contante della retribuzione, nonché di ogni anticipo di essa.
Per effetto del suddetto divieto, pertanto, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2018, la retribuzione spettante al lavoratore subordinato, qualsiasi sia la durata e lo svolgimento della sua prestazione, non può essere corrisposta se non tramite una banca o un ufficio postale e con uno dei mezzi, identificati dalla norma stessa, ossia:

  • bonifico bancario postale sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale presso cui il datore ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Con tre distinte note, allegate alla presente, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito alcuni profili della normativa sopra sinteticamente descritta.

Nota 4 luglio 2018, n. 5828
L’Ispettorato, dopo aver ricordato che la violazione del divieto comporta l’applicazione, da parte degli Organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro, ha specificato come “la formulazione del precetto lascia intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro”.
Di conseguenza, la sua applicazione prescinde dal numero dei dipendenti interessati dalla violazione.
Secondo la nota, però, poiché il riferimento temporale della retribuzione è mensile, l’importo della sanzione viene moltiplicato per quante sono le mensilità per le quali si è protratto l’illecito: al riguardo, rinviamo all’esemplificazione ministeriale, che non necessita di ulteriori chiarimenti, stante la sua chiarezza espositiva.
La nota, inoltre, consente di far rientrare fra gli strumenti di pagamento elettronico il versamento delle retribuzioni dovute effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata a un IBAN. In tal caso, il datore dovrà conservare le ricevute di versamento per consentire, nell’eventualità di un accesso ispettivo, la tracciabilità dell’operazione eseguita.

Nota 16 luglio 2018, n. 6201
A fronte di un quesito posto da Confindustria, l’Ispettorato ha chiarito che l’obbligo di utilizzo dei mezzi di pagamento indicati dalla norma riguarda esclusivamente gli elementi della retribuzione.
Pertanto, tale obbligo non interessa la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa per spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda e nello svolgimento della prestazione (rimborso di spese di viaggio, vitto, alloggio).

Nota 6 settembre 2018, n. 7369
L’Ispettorato, nel ribadire quanto già chiarito con la già citata nota n. 6201 in relazione all’esclusione dalla disciplina di cui trattasi delle somme non costituenti retribuzione, ha precisato che le somme relative all’indennità di trasferta, “in considerazione della natura mista della stessa (risarcitoria e retributiva al di sopra di un determinato importo e con determinate caratteristiche” rientrano nell’obbligo di tracciabilità.
Ciò anche al fine di consentire al personale ispettivo di poter verificare gli importi versati al lavoratore “forfettariamente” e verificare i limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti dalla disciplina in materia di trasferta (art. 51, co.5 del TUIR).
Con riferimento agli strumenti di pagamento utilizzabili, inoltre, l’Ispettorato ha chiarito che può ritenersi conforme alla ratio della norma anche l’ipotesi di una corresponsione della retribuzione effettuata in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario. Tale indicazione, peraltro, confligge con quanto indicato alla lett. c), dell’articolo 1, comma 910 della legge in commento, che, esplicitamente, cita il “conto tesoreria”.
L’Ispettorato, inoltre, fa rientrare nell’ambito dell’ipotesi “emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato”, il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale”, nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 231/2007.
La nota conclude indicando le diverse modalità con le quali, nelle ipotesi in cui risulti dubbia la corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti previsti, gli organi di vigilanza potranno effettuare gli ulteriori controlli sui sistemi di pagamento adottati, con modalità differenziate secondo il sistema di pagamento adottato dal datore.
Infine, laddove il personale ispettivo riscontrasse pagamenti in contante per un importo mensile complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro, si configura l’illecito amministrativo di cui all’art. 58 del D. Lgs. n. 231/2007.

Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione delle Imprese per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

 

Allegati:

Circolare Retribuzione in contante – Allegato 1
Circolare Retribuzione in contante – Allegato 2
Circolare Retribuzione in contante – Allegato 3

 

 

 


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