ONERI DI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI SE L’INTERVENTO NON AUMENTA IL CARICO URBANISTICO
In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.
La vicenda esaminata dai giudici amministrativi riguarda un edificio parzialmente crollato per cause accidentali (scoppio dovuto a fuga di gas), oggetto di domanda di permesso di costruire per ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso.
Il TAR Piemonte ha evidenziato che:
– gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, laddove invece il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare;
– la giurisprudenza è concorde nell’individuare il carico urbanistico come la ragione che determina la corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
– non è possibile aderire quindi ad una interpretazione letterale della normativa in materia e cioè dell’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”);
– pertanto in presenza di interventi edilizi che non determinano aumenti del carico urbanistico, gli oneri non sono dovuti e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune.
Di seguito estratto della sentenza:
“L’edificio sito in ____ è parzialmente crollato in seguito a scoppio dovuto ad un fuga di gas; in data _____ il condominio ha presentato domanda di permesso di costruire per la ricostruzione della struttura. Con nota in data _____ il Comune ha quantificato l’ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti in € 35.762,54, che il condominio ha versato al solo fine di ottenere il titolo edilizio. Lamenta parte ricorrente la violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/01 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria ed insufficiente motivazione, oltre che il travisamento dei fatti; gli oneri di urbanizzazione sono parametrati al beneficio tratto dall’intervento dall’esistenza di opere di urbanizzazione con l’obiettivo di redistribuire i costi sociali dell’aggravamento del carico urbanistico; nel caso di specie la ricostruzione è avvenuta con la stessa volumetria e destinazione d’uso precedenti il crollo, sicché il versamento di tali oneri non sarebbe giustificato.
[…]
… è dunque pacifico che l’edificio oggetto di ricostruzione è crollato accidentalmente e che la ricostruzione non ha modificato né la volumetria né la destinazione d’uso.
… riguardo alla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, la giurisprudenza concordemente ritiene che i primi espletino la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, mentre i secondi si configurino quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore”
[…]
Alla luce di tali principi, e considerato che l’intervento per cui è causa pacificamente non comporta alcun aumento di carico urbanistico, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente volta alla restituzione degli oneri, in quanto indebitamente corrisposti”.
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