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04.12.2018 - urbanistica

NECESSITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE NEL CASO DI REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire. Non può assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, in quanto la chiusura del balcone (o di una sua parte), anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce in ogni caso un aumento volumetrico. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza n.5801 del 09/10/2018 dopo aver esaminato un caso in cui ha ritenuto legittima la sanzione irrogata dal comune per la realizzazione di una struttura in cemento armato sui lati nord e ovest della tettoia, tamponature laterali in vetro, con l’allungamento della copertura sovrastante sostenuta da travi doppio T, e con la realizzazione (in sostituzione delle strutture verticali in profilati ad “I”) di massetto in c.a. a sostegno delle porte in vetro, poiché si trattava di una struttura comportante un ampliamento volumetrico e una modifica del prospetto dell’edificio, in mancanza del prescritto titolo edilizio ed in contrasto sostanziale con la strumentazione urbanistica.
Poiché la veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie, è stato escluso che tale trasformazione possa costituire in senso urbanistico una “pertinenza”.


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