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04.12.2018 - urbanistica

NECESSARIA UNA MOTIVAZIONE ADEGUATA PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI TITOLI EDILIZI

Il Consiglio di Stato con la sentenza n.5227del 07/09/2018 ha ribadito che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio illegittimo è possibile anche ad una distanza temporale considerevole dal titolo medesimo solo se adeguatamente motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, tenuto anche conto degli interessi dei privati coinvolti.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato circa l’annullamento in autotutela di 2 permessi di costruire aventi ad oggetto, rispettivamente, il cambio di destinazione d’uso di un fabbricato esistente (da autorimessa pubblica in commistione funzionale a edificio di interesse pubblico) e l’ampliamento e completamento funzionale di un edificio di interesse pubblico da destinare a struttura sanitaria ed amministrativa.
La sentenza emessa ha condiviso il ragionamento della sentenza impugnata del TAR Napoli, Sezione VIII, n. 4286 del 4 settembre 2015, la quale ha ritenuto che il provvedimento di annullamento, ancorché ampiamente articolato, non presentava la necessaria congrua motivazione sul pubblico interesse in comparazione con quello privato ad esso contrapposto, costituito dalla conservazione dell’atto nel rispetto dell’affidamento ingeneratosi, dovuto al decorso di un notevole lasso di tempo dal rilascio dei titoli abilitativi.
La sentenza ha inoltre ribadito che i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall’originaria illegittimità del provvedimento, dall’interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l’esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l’Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti.


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