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04.12.2018 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – PROROGA CIGS PER CAUSALI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, CRISI AZIENDALE E CONTRATTO DI SOLIDARIETà – CHIARIMENTI – CIRCOLARE 29 OTTOBRE 2018, N. 16

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare 29 ottobre 2018, n. 16, con la quale ha fornito indicazioni operative in merito alla nuova disciplina introdotta dal Decreto-Legge 119 del 23 ottobre 2018, integrativa e correttiva del D.Lgs. n. 148/2015, in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.
L’art. 22 bis del decreto legislativo n. 148/2015 consentiva l’accesso alla prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale alle imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con un organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni, o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.
L’art. 25 del decreto 119 del 23 ottobre 2018 ha modificato l’articolo suddetto abrogando il riferimento al requisito occupazionale, “organico superiore a 100 unità lavorative”, considerato che la rilevanza strategica dell’impresa deve essere valutata anche a livello territoriale dalla Regione o dalle Regioni interessate ove anche imprese con un organico inferiore a quello in precedenza richiesto possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica. Pertanto, a seguito della modifica intervenuta, l’accesso alle proroghe di CIGS è consentito a quelle imprese che presentino gli altri requisiti individuati dall’art. 22 bis.
Il Ministero, inoltre, osserva come la norma in esame aggiunga un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, consentendo la proroga del trattamento di CIGS, alle medesime condizioni previste per le causali crisi e riorganizzazione aziendale, anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro, sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il Ministero precisa che, ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione o con le Regioni interessate.
Nella circolare, inoltre, a seguito dei diversi quesiti pervenuti al Ministero, vengono fornite ulteriori indicazioni operative in merito all’applicazione della normativa in esame.
In particolare, fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione salariale in esame è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, il Ministero riconosce la possibilità che nelle nuove ipotesi (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) il trattamento possa essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso, non più di 3 mesi prima dell’emanazione della circolare in commento, il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto.
In secondo luogo, viene chiarito che il ricorso alla proroga è ammissibile anche nel caso di aziende che, a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile, non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Viene inoltre specificato che la proroga viene riconosciuta anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che, al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.
Infine, si precisa che, nel caso di un’azienda che operi con siti produttivi dislocati in più Regioni, gli effetti dell’accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati alle sole unità produttive per le quali le Regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa.
La circolare, da ultimo, disciplina le modalità per la presentazione dell’istanza, chiarendo che, per quanto attiene alle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale, le modalità già esplicitate nella circolare n. 2 del 7 febbraio 2018, si applicano anche con riferimento alle imprese con organico inferiore alle 100 unità.

Ministero del Lavoro – Circolare n. 15 del 4 ottobre 2018
Oggetto: Articolo 25 del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. Indicazioni operative.
Il decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, Serie generale, ed è entrato in vigore il giorno 24 ottobre 2018 (cfr. art. 27 del decreto-legge).
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot 7990 del 26 ottobre 2018, si forniscono, quindi, le seguenti indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal testo legislativo in disamina, con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del decreto legislativo n. 148 del 2015, per ciò che concerne, nello specifico, la disciplina di cui all’articolo 22 bis in materia di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale.
La norma in esame aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La disposizione consente la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà , alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.
1) Proroga di programmi di riorganizzazione e crisi aziendale.
L’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, come inserito nell’ambito del testo normativo in materia di ammortizzatori sociali dall’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca la disciplina delle condizioni per l’accesso alla prosecuzione di programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale. Il testo previgente della disposizione in esame consentiva la proroga dei suddetti programmi di CIGS alle imprese, con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con organico superiore a 100 unità, in presenza di rilevanti problematiche occupazionali anche a livello territoriale, sino ad un limite massimo di 12 mesi per le riorganizzazioni o sino a un limite massimo di 6 mesi per le crisi, per gli anni 2018 e 2019.
Con l’articolo 25 del decreto-legge in oggetto, di modifica dell’articolo 22 bis in disamina, sono abrogate le parole “organico superiore a 100 unità lavorative e”. E’ abrogato, pertanto, il riferimento al requisito occupazionale – organico superiore a 100 unità – considerato che la rilevanza strategica dell’impresa, in base alla norma stessa, deve essere valutata anche a livello territoriale dalla regione o dalle regioni interessate, che sono chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori in esubero. E’ di tutta evidenza che a livello territoriale anche imprese con organico inferiore alle 100 unità possono avere un impatto occupazionale e una notevole rilevanza strategica. L’accesso alle proroghe di CIGS è consentito a quelle imprese che comunque presentino gli altri requisiti individuati dall’articolo 22 bis in esame.
Si riporta la formulazione dell’art. 22-bis come risulta in vigore dal 24 ottobre 2018:
“1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all’articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi, qualora il piano di risanamento di cui all’articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all’articolo 22, comma 2. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.
“2. Ai fini dell’ammissione all’intervento di cui al comma 1, l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.
“3. All’onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
Rimangono ferme, al riguardo, le indicazioni operative già formulate con la circolare n. 2 del 7 febbraio 2018 per la proroga dei programmi di riorganizzazione e di crisi aziendale.
2) Proroga del trattamento di CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà.
La norma in esame aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015. La disposizione consente la proroga del trattamento di CIGS anche a seguito di stipula di un contratto di solidarietà , alle medesime condizioni già previste per le altre due causali di intervento della CIGS per crisi e riorganizzazione aziendale, qualora permanga, anche solo parzialmente, l’esubero di personale, già dichiarato nell’accordo per la riduzione concordata dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare o ridurre il ricorso al licenziamento dei lavoratori in eccedenza del quale si intende chiedere la proroga.
L’intervento può essere concesso nel limite delle risorse finanziarie già stanziate al comma 3 dell’articolo 22 bis, per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Pertanto, le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata o delle regioni interessate, nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni ,possono richiedere la proroga dell’intervento straordinario d’integrazione salariale per la causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale già dichiarato nel contratto di solidarietà. La proroga può essere richiesta sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Ai fini dell’ammissione all’intervento l’impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.
3) Criteri generali per la proroga dei programmi di CIGS per riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e proroga trattamento CIGS a seguito di stipula di contratti di solidarietà.
Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni operative in merito all’applicazione della normativa in esame anche a seguito dei diversi quesiti pervenuti.
a) Fermo restando che, in via generale, in quanto proroga, il trattamento di integrazione salariale in esame è da intendersi quale prosecuzione, senza soluzione di continuità, del trattamento di CIGS riconosciuto all’impresa richiedente, nelle ipotesi introdotte dal D.L. (imprese con organico inferiore a 100 dipendenti per la proroga delle tre causali di intervento della CIGS e proroga del contratto di solidarietà per tutte le imprese) il trattamento può essere riconosciuto, in via transitoria, anche con soluzione di continuità a quelle imprese che abbiano concluso il precedente trattamento straordinario di integrazione salariale nel corso dell’anno 2018, purché nel frattempo l’esubero di personale non sia stato risolto anche attraverso procedure di licenziamento.
Al fine di individuare, tuttavia, un periodo temporale congruo tale da far ritenere la situazione di difficoltà dell’impresa ancora attuale, si fa riferimento ad un programma che scade non più di 3 mesi prima l’emanazione della presente circolare.
Trattandosi in ogni caso di prosecuzione di un trattamento, così come indicato espressamente all’articolo 22 bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, lo stesso dovrà essere trattato alla stregua di una proroga e come tale il regime normativo applicabile sarà il medesimo del trattamento prorogato.
b) E’ ammissibile il ricorso alla proroga anche nel caso di aziende che – a causa del raggiungimento del limite massimo di fruizione degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile – non abbiano potuto fruire del trattamento CIGS per la durata prevista dagli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015. La durata della proroga è collegata al programma dell’azienda richiedente.
c) E’ ammissibile il riconoscimento della proroga anche nel caso di aziende che abbiano fruito della CIGS e che al fine di proseguire nella gestione di permanenti criticità aziendali e occupazionali, abbiano fatto ricorso ad altri strumenti di integrazione salariale straordinaria e ordinaria.
d) Gli effetti dell’accordo governativo, finalizzato alla proroga, possono essere limitati – nel caso in cui un’azienda operi con siti produttivi dislocati in più regioni – alle sole unità produttive per le quali le regioni interessate abbiano riconosciuto sul territorio di competenza la particolare rilevanza economica e occupazionale dell’impresa nonché l’impegno della programmazione di politiche attive, così come precisato al punto della 3 della citata circolare n. 2 del 2018 e al punto 2 della presente circolare.
e) La presentazione dell’istanza finalizzata al raggiungimento dell’accordo in sede governativa può essere presentata non prima di 60 giorni antecedenti l’avvio della proroga del trattamento CIGS.
4. Modalità per la presentazione dell’istanza
Per quanto attiene alle istanze di proroga dei programmi di crisi e riorganizzazione aziendale si fa riferimento alle modalità già esplicitate nella circolare n. 2 del 7 febbraio 2018, che quindi si applicano anche con riferimento alle imprese con organico inferiore alle 100 unità.
Per quanto attiene alla proroga per la causale contratto di solidarietà, preliminarmente alla presentazione dell’istanza è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede Ministeriale, presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. In sede di accordo è richiesta la presenza della regione o delle regioni coinvolte, ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione di politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata. In sede di accordo ministeriale, ai fini del rispetto del limite di spesa, previsto dalla norma in esame deve essere quantificato l’onere finanziario dell’intervento di CIGS sulla base delle modalità di riduzione dell’orario di lavoro. La domanda di proroga deve essere presentata, con modalità telematica, sull’applicativo di CIGSonline Trattandosi di un intervento in deroga, anche con riferimento alle norme in materia dei limiti di durata massima dei trattamenti, garantito da un accordo governativo con la partecipazione della regione o delle regioni coinvolte, non si applicano le disposizioni procedimentali di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Alla domanda deve essere allegato l’accordo governativo sottoscritto e una relazione dalla quale emerga l’entità dell’esubero ancora esistente che si intende salvaguardare mediante specifiche azioni di politiche attive concordate con la regione interessata o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni. Resta fermo che le istanze sono istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio ed entro il limite delle risorse finanziarie assegnate per ciascun anno di riferimento. Il monitoraggio delle risorse finanziarie avviene secondo le modalità già indicate nella circolare n. 2 del 2018.


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