MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA – NOTA 7 MAGGIO 2018, N. 4079
Il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno diramato la nota congiunta n. 4079/2018, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine alla possibilità per i cittadini extracomunitari di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
La nota sottolinea che, ai sensi della disciplina vigente in materia, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti.
Pertanto, gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio nazionale e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Nota 7maggio 2018, n. 4079
Oggetto: permesso di soggiorno per motivi familiari – svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio – ammissibilità
A seguito di alcune segnalazioni pervenute agli Ispettorati Territoriali del lavoro, si ritiene opportuno fornire chiarimenti circa la possibilità per i cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa nelle more del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Come noto, ai sensi dell’art. 30, comma 2, TUI e dell’art. 14, comma 1 del DPR 394/1999, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari consente al cittadino straniero di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo sul territorio italiano fino alla scadenza dello stesso e senza la necessità di convertirlo in permesso per lavoro subordinato, fermi restando i requisiti minimi di età previsti dalla normativa nazionale.
L’art. 5, comma 9-bis, TUI consente al soggetto richiedente permesso per lavoro subordinato, di svolgere temporaneamente l’attività lavorativa per la quale è stato autorizzato il suo ingresso nelle more del suo rilascio o del rinnovo sempre che:
– la domanda di rilascio sia stata presentata entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio italiano, all’atto della stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l’immigrazione (art. 35 DPR 394/1999) oppure, in caso di rinnovo, prima della scadenza del permesso;
– il richiedente sia in possesso del modulo di richiesta del permesso di soggiorno (cfr. art. 36 del DPR 394/1999) e della ricevuta rilasciata dal competente ufficio attestante la presentazione della domanda.
Tale disposizione non viene espressamente ribadita anche per i richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che il permesso di soggiorno per motivi familiari consente allo straniero di svolgere attività lavorativa senza la necessità di ottenere anche un permesso per lavoro subordinato, si ritiene che la disposizione di cui all’art. 5, comma 9-bis, possa trovare applicazione anche in tali casi.
Pertanto, i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
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