MINISTERO DEL LAVORO – APPALTO – CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RESPONSABILITà SOLIDALE – INTERPELLO 13 SETTEMBRE 2018, N. 5
L’art. 29, comma 2, del Decreto legislativo n. 276/2003 attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato in un appalto, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Poiché tale facoltà è stata abrogata nel 2017, l’Organizzazione sindacale UGL ha avanzato richiesta al Ministero per conoscere se tale abrogazione abbia, o meno, efficacia retroattiva. In particolare, il quesito riguarda l’applicazione della disciplina ai contratti collettivi che, in vigenza del testo originario del citato art. 29, abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti e dei relativi atti contrattuali.
Il Ministero del Lavoro, con nota del 13 settembre scorso, ha risposto all’istanza di interpello avanzata per chiarire come la modifica normativa intervenuta nel 2017 abbia, di fatto, rimosso la possibilità per il contratto collettivo di derogare al regime di solidarietà negli appalti, con decorrenza dal 17 marzo 2017, data di entrata in vigore della modifica normativa.
Pertanto, da tale data i contratti collettivi non possono più inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime di solidarietà fra committente ed appaltatore.
Con riferimento, invece, alle disposizioni contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, il Ministero ha specificato che le stesse non si potranno applicare ai contratti di appalto sottoscritti successivamente.
Detto in altri termini, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà trova applicazione solo per i crediti maturati prima della suddetta data del 17 marzo 2017, mentre non potrà operare per i crediti maturati successivamente
Ministero del Lavoro – Interpello 13 settembre 2018, n. 5
Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, con riguardo all’istituzione di metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti di servizi, individuate all’interno di forme di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
La UGL Terziario ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere la corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.
Quest’ultimo articolo ha infatti soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2, del citato d.lgs. n. 276 del 2003 che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
In particolare, l’Organizzazione istante chiede di conoscere quale sia la portata applicativa dell’articolo 2 sopra citato e se esso abbia o meno natura retroattiva alla luce di quanto prevede l’articolo 11, Capo II, del codice civile, in materia di efficacia della legge nel tempo. In particolare, la questione viene posta con riferimento all’applicazione della nuova disciplina ai contratti collettivi che, in attuazione del richiamato articolo 29, comma 2, abbiano istituito misure di verifica e di controllo sulla regolarità complessiva degli appalti nonché agli atti contrattuali derivanti dall’applicazione di tali misure.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero si rappresenta quanto segue.
Il previgente articolo 29, comma 2, attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare alla regola in materia di solidarietà del committente di un appalto per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora fossero stati individuati metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti.
L’articolo 2 del decreto-legge n. 25 del 2017 ha modificato l’articolo 29, sopprimendo il periodo ove si stabilisce che “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”. È stata in tal modo rimossa la possibilità per il contratto collettivo di introdurre una deroga al regime di solidarietà negli appalti.
In proposito giova precisare, preliminarmente, che la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, data della sua entrata in vigore, senza che sia prevista alcuna disciplina transitoria né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.
Occorre pertanto verificare gli effetti dell’abrogazione innanzi richiamata sui contratti collettivi che hanno introdotto le procedure di verifica della regolarità degli appalti, anche alla luce del principio della irretroattività della legge fissato dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.
In primo luogo, è evidente che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva operi sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Per quanto invece attiene alla operatività delle disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, le stesse non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.
La norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 25 del 2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto.
In tal senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 25, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà operare per i crediti maturati nel periodo successivo.
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