INPS – NUOVI VALORI DAL 1° GENNAIO 2018
Con circolari n. 13 e n. 19 rispettivamente del 26 gennaio e del 31 gennaio scorsi, l’INPS ha comunicato i nuovi importi dei valori utili per il calcolo delle contribuzioni dovute per l’anno 2018 nonché le misure massime dei trattamenti di integrazione salariale a valere per il medesimo anno.
Di seguito si riepilogano le circolari in commento per la parte di interesse delle imprese del settore edile.
1) Trattamenti di integrazione salariale
L’INPS preliminarmente ricorda che, a seguito dell’introduzione del D.Lgs. n. 148/2015, recante la riforma degli ammortizzatori sociali, a decorrere dall’anno 2016, gli importi del trattamento (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale), nonché la retribuzione mensile di riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, da prendere a riferimento quale soglia per l’applicazione del massimale più alto, sono aumentati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
In applicazione del principio appena richiamato, l’INPS ha provveduto ad elaborare gli importi massimi mensili, in vigore dal 1° gennaio 2018, dei trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 3, comma 5, del citato Decreto legislativo e la retribuzione lorda mensile, maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive, oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento.
I trattamenti di CIG dalla data del 1° gennaio 2018 non possono superare i limiti mensili di seguito indicati:
RETRIBUZIONI INFERIORI O UGUALI AD EURO 2.125,36 |
|
Importo mensile lordo |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 982,40 |
euro 925,03 |
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.178,88 |
euro 1.110,03 |
RETRIBUZIONI SUPERIORI AD EURO 2.125,36 |
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Importo mensile lordo |
Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1,180,76 | euro 1.111,80 |
Importo mensile lordo maggiorato del 20% per eventi meteorologici | Importo mensile al netto della contribuzione 5,84% |
euro 1.416,91 | euro 1.334,16 |
2) Contributo Inps nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (c.d. ticket licenziamento)
Come si ricorderà, la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della medesima NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tale previsione normativa è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1 co. 137 di tale legge ha disposto che, limitatamente ai datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della Cigs, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, l’aliquota percentuale pari al 41 per cento è innalzata all’82 per cento.
Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018.
In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 co. 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
In tutte le altre ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, escluse dall’ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, tenuto conto che continua a trovare applicazione l’aliquota di finanziamento del 41 per cento, la contribuzione da versare è pari ad € 495,34 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, con un massimo, quindi, di € 1.486,02.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi, l’Istituto ha diramato il messaggio n. 594/2018, con il quale l’INPS ha reso noti, per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens, le istruzioni operative ed i relativi “codici causale”, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento.
3) Minimale contributivo
L’Inps con circolare n. 13 del 2018 ha comunicato i limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere per l’anno in corso, che sono così determinati:
– Dirigenti euro 133,34;
– Impiegati e Operai euro 48,20.
Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,23.
4) Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici
L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori e da calcolarsi sugli emolumenti eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. L’Inps, con la già citata circolare n. 13/2018, ha comunicato che tale limite è fissato, per l’anno corrente, in euro 46.630,00. Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 3.886,00.
Si rammenta che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.
L’Istituto ricorda, da ultimo, che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è un “di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.
5) Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995
Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2 della legge 335/95, a valere per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari per l’anno 2018 ad euro 101.427, come comunicato dall’Istituto con la più volte citata circolare n. 13/2017.
La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>. L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.
6) Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato
L’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 ha stabilito che, con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti dopo il 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, l’importo delle prestazioni dovute viene posto a carico del bilancio dello Stato entro un limite massimo di euro 1.548,58, rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Istat per le famiglie di operai e impiegati (cfr. Not. n. 3/2003, n. 5/2003 e n. 8-9/2003).
Per l’anno 2018 l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è fissato in euro 2.109,19, come comunicato dalla circolare INPS n. 13/2018, più volte menzionata.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo, a livello individuale, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.
7) Indennità di malattia per i lavoratori spedalizzati con familiari a carico – limiti di reddito mensile anno 2018
L’Inps con circolare 24 gennaio 2018, n. 10 ha indicato i limiti di reddito mensile da valere per l’anno 2018 ai fini del riconoscimento della vivenza a carico secondo le norme del Testo Unico sugli assegni familiari. Gli importi, da valere per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018, sono:
– euro 714,62 mensili per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
– euro 1.250,58 mensili per due genitori ed equiparati.
Per la generalità delle imprese i limiti di reddito sopra indicati non rilevano ai fini della corresponsione dei trattamenti di famiglia (per i quali vale la diversa disciplina dell’assegno per il nucleo familiare). Sono invece di interesse per la determinazione dell’indennità economica di malattia a favore dei lavoratori ricoverati.
Secondo le norme vigenti, in caso di ricovero in luogo di cura e per tutto il periodo degenza, la misura dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps è ridotta ai 2/5 di quella normale intera (20%, anziché 50%, dal quarto al ventesimo giorno; 26,66%, anziché 66,66%, oltre il ventesimo giorno). Tuttavia, detta riduzione non ha luogo – e l’indennità è corrisposta nella misura intera normale – per i lavoratori ricoverati che abbiano familiari a carico, tali secondo la nozione propria della disciplina degli assegni familiari. Secondo le norme del citato Testo Unico sugli assegni familiari, per il riconoscimento della vivenza a carico è necessario che i familiari interessati (coniuge, genitori, figli o equiparati) siano titolari di reddito non maggiore di determinati limiti. Per l’anno 2018 valgono appunto gli importi mensili indicati dalla citata circolare.
8) Previdenza complementare – TFR conferito al fondo di tesoreria
Essendo ormai giunta a regime la disciplina circa la misura dell’esonero compensativo di cui possono godere le imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto – TFR – alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, si conferma che anche per l’anno 2018, la misura dell’esonero in parola è fissata nello 0,28%.
Nel contesto delle misure compensative previste per le aziende a fronte dei maggiori oneri finanziari derivanti dal conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, l’art. 8 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 766, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2008 riconosce, a favore dei datori di lavoro, l’esonero dal versamento dei contributi sociali dai medesimi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, in funzione della percentuale di TFR maturando destinato alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo di Tesoreria.
Tale esonero – aggiuntivo rispetto a quello disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e cioè l’esonero dal versamento del contributo dello 0,20%, o dello 0,40% per i dirigenti di aziende industriali, al Fondo di garanzia di cui all’art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297) – è stato applicato, nell’anno 2008, nella misura di 0,19 punti percentuali.
Per gli anni successivi è previsto un progressivo aumento delle aliquote di riduzione fino ad un massimo di 0,28 punti percentuali, raggiunto a partire dall’anno 2014.
Si ricorda che, in merito alla normativa sopra richiamata, l’Inps ha fornito istruzioni operative, in particolare, con circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e messaggio n. 5859 del 7 marzo 2008 (cfr. Not. n. 4/2008).
9) Aliquota gestione separata
L’INPS, con circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, le aliquote dovute per l’anno 2018 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, come segue:
Collaboratori e figure assimilate
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 34,23% (33,00% + 0,72% +0,51% aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL | 33,72% (33,00 + 0,72 aliquote aggiuntive) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Liberi professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,72% (25,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
L’aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
La seconda aliquota aggiuntiva, pari allo 0,51%, deriva dall’estensione a favore di alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, previste, a decorrere dal 1 luglio 2017, dalla Legge n. 81 del 2017. Per quanto di interesse delle imprese edili, l’incremento contributivo riguarda i titolari di uffici di amministrazione, nonché i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.
La circolare in commento fissa, inoltre, in 101.427,00 il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.
L’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente che deve eseguire il pagamento entro il 1 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24.
Per quanto concerne i professionisti l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Nella circolare viene, infine, nuovamente specificato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.
Il Servizio Sindacale del Collegio resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento si rendesse necessario.
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