INPS – NOTE DI RETTIFICA – MANCATO VERSAMENTO DEL C.D. ‘CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO’ – CONTATTI FRA ANCE ED ISTITUTO – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO 24 OTTOBRE 2018, N. 3933
In riferimento alle segnalazioni pervenute ad ANCE, circa l’emissione, da parte dell’INPS, di note di rettifica nei confronti di imprese del comparto edile, con le quali viene contestato il mancato versamento del contributo di licenziamento pur trattandosi, nella maggior parte dei casi, di licenziamenti motivati da “fine cantiere o fine fase lavorativa”, per i quali sussiste un esonero strutturale dal versamento del suddetto contributo, l’Istituto è tornato sulla materia per fornire, con il messaggio qui in commento, alcuni importanti chiarimenti.
L’Istituto ha approfondito, in particolare, le condizioni di esonero, per le imprese edili, dall’obbligo di versamento del “contributo di licenziamento”, disciplinato dall’articolo 2, co. 31 della L. n. 92/12, previsto, a carico del datore di lavoro, in caso di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Nel contempo, l’INPS ha individuato la documentazione ritenuta idonea a comprovare il completamento delle attività e la chiusura del cantiere quale causale della predetta interruzione.
Nello specifico, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende edili è richiesto di produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
– la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
– la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.
Va positivamente segnalata, al riguardo, la puntualizzazione contenuta nel messaggio, secondo cui l’Istituto previdenziale ritiene non ostativa al riconoscimento dell’esonero di cui trattasi l’indicazione, nella lettera di licenziamento, di un cantiere diverso rispetto a quello indicato nella lettera di assunzione.
Il messaggio si conclude affermando che, a seguito della presentazione della suddetta documentazione, le Sedi dovranno provvedere a chiudere positivamente il controllo evitando l’emissione della diffida. Per le diffide eventualmente già emesse, invece, la presentazione della documentazione richiesta, comporterà l’interruzione delle operazioni di recupero del credito.
INPS – Messaggio 24 ottobre 2018, n. 3933
Oggetto: Attività di Vigilanza Documentale. Monitoraggio del Ticket di licenziamento (art. 2, comma 31, della L. 92/2012). Ulteriori chiarimenti
L’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASpI), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cosiddetto contributo di licenziamento).
L’Istituto, al fine di dare corso all’obbligo di legge, ha istituito i codici tipo contribuzione M400 ed M401 (cfr. la circolare n. 44/2013) da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento e, nella denuncia individuale, i codici tipo cessazione 1M ed 1N (cfr. il messaggio n. 4269/2016) al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi previsti dalla legge, non ricorre l’obbligo del contributo.
Nello specifico, tra i casi di esonero, la citata legge, al successivo comma 34 dell’articolo 2, ha previsto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Per la suddetta ipotesi, pertanto, la condizione di esonero è integrata dalla situazione di fatto (completamento delle attività e chiusura del cantiere), indipendentemente dalla mancata e/o errata esposizione dei codici nel flusso Uniemens.
Tanto premesso, l’Istituto ha avviato l’operazione di verifica e controllo del corretto assolvimento dell’obbligo previsto dalla legge attraverso la convocazione e/o emissione della diffida per le aziende che non hanno provveduto né alla corretta compilazione della denuncia contributiva né al relativo versamento del contributo.
Con il presente messaggio si chiarisce che per comprovare la condizione di esonero dell’azienda, in mancanza di altra documentazione idonea a tal fine, il datore di lavoro, o il rappresentante legale, deve produrre la lettera di assunzione, riportante il cantiere o la sede legale e la mansione per cui il lavoratore è assunto, e la lettera di licenziamento, da cui risultino la motivazione “fine cantiere o completamento lavori” e la data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità che, all’atto del licenziamento, il cantiere/sede di lavoro iniziale non coincida con il cantiere/sede di lavoro finale.
Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore ovvero, se trasmessi via posta, è necessario produrre copia della relativa raccomandata.
In conclusione, in presenza della documentazione sopra descritta, che può essere trasmessa all’Istituto anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale, le Strutture territoriali provvederanno a chiudere positivamente il tutoraggio, indicando nelle note “pratica chiusa con documentazione prodotta dall’azienda”, senza la necessità di un nuovo invio di flussi in sostituzione al solo fine di esporre i codici 1M e 1N. A tal fine le Strutture territoriali, prima della emissione dell’eventuale diffida, provvederanno a convocare le aziende edili invitandole a produrre la suddetta documentazione qualora ritenessero non dovuto il contributo.
Nel caso di diffide già emesse, sempre alle citate condizioni, non va dato corso alle operazioni di recupero.
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