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01.06.2018 - lavoro

INPS – INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE – LIMITI DI REDDITO – CIRCOLARE 4 APRILE 2018, N. 61

L’INPS, con la circolare 4 aprile 2018, n. 61, ha aggiornato, per l’anno 2018, la misura del limite di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001.
In particolare, l’Istituto comunica che il genitore lavoratore dipendente che nel 2018 chieda periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2 del D.Lgs. 151/2001 avrà diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale sia inferiore a 16.491,15 euro. L’INPS precisa che tale valore è provvisorio e, pertanto, si riserva di comunicare in seguito quello definitivo.

INPS – circolare 4 aprile 2018, n. 61
Oggetto: Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2018.
Sommario: Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2018, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.
… omissis…
4) Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
Come detto in premessa, in base al decreto 20 novembre 2017 del Ministero dell’economia e delle finanze – che stabilisce nella misura del +1,1% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2018 – il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2018 è pari a 6.596,46 euro.
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2018 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2018 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.491,15 euro (6.596,46 euro per 2,5). Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2018, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.


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