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08.05.2018 - lavoro

INPS – FONDO DI TESORERIA – VERSAMENTI DA PARTE DI AZIENDE PRIVE DEI REQUISITI COSTITUTIVI DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO

L’Inps, con circolare 1° marzo 2018, n. 37, ha fornito le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle diverse fattispecie configurabili.
In particolare, l’istituto ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 5 del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007 i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti sono tenuti al versamento al Fondo tesoreria delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c. relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari.
L’Inps specifica che il requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti è da verificare in relazione alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende costituite prima del 31 dicembre 2006, e, per le aziende costituite dopo tale data, in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
L’istituto, inoltre, sottolinea come vadano escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori elencate nella circolare 70/2007.
Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste, quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni.
Alla luce delle suddette premesse, nella circolare allegata, alla quale si rimanda, l’Istituto individua i diversi casi di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e, per ciascuna fattispecie, elenca gli adempimenti a cui le aziende sono tenute.

INPS – Circolare 1 marzo 2018, n. 37
Oggetto: Fondo di Tesoreria – Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Istruzioni per la gestione delle fattispecie di insussistenza dell’obbligo contributivo.
Sommario: Con la presente circolare, tenuto conto delle risultanze della verifica avviata dall’Istituto per il controllo della regolare costituzione del rapporto contributivo relativo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 e successivi decreti attuativi, vengono fornite le istruzioni per disciplinare le vicende in ordine alla contribuzione versata da aziende prive dei requisiti costitutivi del predetto obbligo contributivo, distintamente sulla base delle divere fattispecie configurabili
Indice
1. Quadro normativo
2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo
3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo
4. Datori di lavoro con regolarità contributiva
4.1 Istruzioni operative
4.2 Le prestazioni
5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari
6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c.
1. Quadro normativo
L’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006 ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” (di seguito, anche “Fondo di Tesoreria”).
Con successivi decreti, adottati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il 30 gennaio 2007, sono state disciplinate le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
In particolare, l’articolo 1, comma 5, del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2007, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”, dispone, per i datori di lavoro del settore privato che occupino alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al predetto Fondo tesoreria, delle quote di TFR ex articolo 2120 c.c., relativamente ai dipendenti che non le abbiano destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al d.lgs. n. 252/2005.
Il successivo sesto comma specifica che per le aziende in attività al 31 dicembre 2006 il limite dimensionale viene calcolato sulla media annuale dei lavoratori in forza alla predetta data. Per le aziende che abbiano iniziato l’attività dopo tale data il limite dimensionale si calcola sulla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività.
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e successivi circolari e messaggi, l’Istituto ha, tra l’altro, dato istruzioni e fornito chiarimenti in ordine all’assolvimento dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.
In particolare, ai punti 2 e 3 della citata circolare n. 70 sono state fornite le necessarie indicazioni al fine dell’individuazione dei datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al predetto Fondo di Tesoreria.
A tal fine, la condizione preliminare prevista dalla norma è la natura giuridica privata del datore di lavoro. Sono peraltro ricondotti al settore privato anche “gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l’applicazione dell’articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di ente pubblico economico e con riferimento agli stessi dipendenti” sopra indicati.
Accertata la natura giuridica privata del datore di lavoro ovvero la sua riconducibilità al settore privato, l’ulteriore presupposto per l’integrazione dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria è la sussistenza del requisito dimensionale minimo di almeno 50 addetti, da verificare in funzione della media annuale dei lavoratori in forza nel 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006, e della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (nella prassi amministrativa, l’anno civile) di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006. Anche in questo caso, l’Istituto, con la citata circolare n. 70/2007, ha dettato i criteri per addivenire al calcolo del predetto requisito dimensionale, specificando che, nel numero degli addetti vanno
– considerate tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato;
– conteggiati i lavoratori in aspettativa sindacale ovvero per cariche elettive o ancora per motivi familiari, a meno che, in loro sostituzione, non siano stati assunti altri lavoratori;
– inclusi anche i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori distaccati all’estero;
– computati in proporzione all’orario di lavoro i dipendenti in regime di part-time;
– esclusi dal calcolo i lavoratori che operano presso l’azienda utilizzatrice in regime di somministrazione, in quanto computati nella forza lavoro dell’azienda di somministrazione.
Inoltre, ancorché sussistenti i requisiti giuridici e dimensionali sopra sintetizzati, vanno escluse dall’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria tutte le categorie di lavoratori analiticamente elencate al paragrafo 3 della circolare n. 70/2007, tra le quali si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti:
– i lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi;
– i lavoratori a domicilio;
– gli impiegati, i quadri e i dirigenti del settore agricolo, assicurati per il TFR all’ENPAIA;
– i lavoratori per i quali i CCNL prevedano, in luogo dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote di TFR (es. marittimi) ovvero il versamento a enti terzi (es. lavoratori edili);
– i lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento (es. il termine della campagna saccarifera).
Infine, è stato precisato che, in presenza di trasferimento del rapporto di lavoro – per effetto di operazioni societarie ovvero di cessione di contratto – da un’azienda assoggettata al versamento al Fondo di Tesoreria ad un’altra per la quale detto obbligo non sussiste, quest’ultima è tenuta comunque ad effettuare il versamento al Fondo di Tesoreria, ancorché limitatamente ai lavoratori interessati alle predette operazioni/cessioni.
2. Possesso dei requisiti di legge ai fini dell’obbligazione contributiva al Fondo di Tesoreria. Risultanze delle attività di controllo
Considerato il variegato e complesso assetto dei requisiti che integrano l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto, al fine di ottimizzare il sistema di accertamento e riscossione dei contributi al predetto Fondo, ha disposto l’istituzione del codice di autorizzazione (CA) “1R”, volto a identificare i datori di lavoro che, sulla base dei requisiti di legge, con particolare riguardo alla loro natura giuridica e alla forza aziendale, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo di contribuzione al predetto Fondo di Tesoreria.
In particolare, il possesso del requisito dimensionale minimo per l’assoggettamento all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria è comunicato all’Istituto a mezzo di apposita dichiarazione con la quale il datore di lavoro attesta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avere occupato nel 2006 ovvero nell’anno civile di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, almeno 50 addetti. A seguito della predetta comunicazione, l’Istituto attribuisce il codice di autorizzazione “1R”, che individua, come già detto, le aziende tenute al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.
Il controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo tesoreria è stata, nel corso degli anni, condotta soprattutto avvalendosi delle attività di accertamento di natura ispettiva.
Il completamento di ulteriori fasi del complessivo processo che interessa la reingegnerizzazione dei flussi informativi acquisiti dall’Istituto, con particolare riguardo a quelli rivenienti dalle dichiarazioni contributive UniEmens, ha consentito di sviluppare procedure automatizzate che favoriscono il computo della forza aziendale nell’accezione valida ai fini della determinazione dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, anche con riguardo agli anni successivi all’entrata in vigore delle norme che hanno introdotto il predetto Fondo (2006 e seguenti).
In particolare, a seguito dei controlli automatizzati effettuati nel corso degli ultimi mesi, sono state rilevate aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle relative denunce UniEmens hanno dichiarato quote di TFR al Fondo di Tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende:
1) aziende che non risultano in possesso del codice di autorizzazione “1R” e che, dalle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria;
2) aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione “1R”, ma che, sulla scorta degli esiti delle rilevazioni automatizzate, non sembrano avere il requisito dimensionale per l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria.
3. Datori di lavoro che hanno operato in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo
Nei confronti dei datori di lavoro che hanno effettuato il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti di legge e senza aver mai ottenuto l’attribuzione, nei termini di prassi, del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto ha inibito, a partire dal mese di competenza di giugno 2016, la trasmissione di dichiarazioni contributive che espongano il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria (cfr. messaggio n. 2078 del 10 maggio 2016).
Con riguardo, invece, alle aziende che hanno operato con Fondo di Tesoreria sulla scorta dell’avvenuta attribuzione del codice di autorizzazione “1R”, l’Istituto, per il tramite delle competenti strutture territoriali, sta procedendo ad effettuare, anche con la collaborazione delle aziende interessate e dei relativi intermediari, gli ulteriori accertamenti preordinati a verificare la regolare costituzione del rapporto contributivo.
Allo scopo di favorire lo svolgimento delle operazioni di controllo, le aziende interessate sono tenute ad effettuare la cd. due diligence delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione ed a comunicare prontamente all’Istituto l’eventuale insussistenza dei requisiti che determinano l’obbligo di contribuzione al Fondo di Tesoreria, con particolare riguardo alla natura giuridica del soggetto contribuente ed al requisito dimensionale.
All’esito delle verifiche, la cui conclusione è prevista per il mese di maggio 2018, laddove sia accertata l’insussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, l’Istituto procederà a revocare il CA “1R”.
Conseguentemente, a partire dal mese di revoca del CA “1R”, i datori di lavoro interessati non potranno più operare con Fondo di Tesoreria.
4. Datori di lavoro con regolarità contributiva
Risulta opportuno considerare che i pregressi versamenti al Fondo di Tesoreria sono stati effettuati dalle aziende sulla base del legittimo convincimento circa la sussistenza dell’obbligo contributivo ex articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006.
Tale convincimento è stato, inoltre, suffragato dall’avvenuta attribuzione da parte dell’Istituto del codice di autorizzazione (“1R”) che, nella prassi amministrativa, caratterizza i datori di lavoro tenuti all’osservanza degli obblighi contributivi verso il predetto Fondo di Tesoreria.
In ogni caso, le aziende, considerato il lungo lasso di tempo trascorso, hanno ritenuto di operare correttamente, provvedendo all’invio dei flussi UniEmens con la valorizzazione anche della contribuzione destinata al Fondo di Tesoreria, ed hanno effettuato i versamenti della predetta contribuzione, confidando così sulla stabilità degli effetti da essi prodotti.
Merita peraltro adeguata tutela anche il diritto dei lavoratori delle predette aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ex articolo 2120 c.c. con l’intervento del Fondo di Tesoreria.
Pertanto, i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria, effettuati – in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo – da aziende con regolarità contributiva, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge, e non verranno rimborsati.
4.1. Istruzioni operative
Sul piano operativo, le matricole contributive relative alle aziende che, pur non essendo tenute, abbiano provveduto al versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria, saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7W”, avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria”.
Tale codice di autorizzazione dovrà essere attribuito sia in sostituzione del codice “1R” sia a quelle matricole che hanno operato con Fondo di Tesoreria pur in assenza del codice “1R” e, in entrambi i casi, solo a seguito di esito positivo del controllo della regolarità contributiva dell’azienda, da verificare con i criteri utilizzati per il rilascio del DURC on line o, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguito di regolarizzazione da parte dell’azienda della posizione debitoria nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Istituto.
L’avvenuto riconoscimento della validità della contribuzione sarà resa nota attraverso comunicazione di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “7W” inoltrata all’azienda e all’intermediario autorizzato secondo i consueti canali, utilizzando la funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.
4.2. Le prestazioni
Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice “7W”, il Fondo di Tesoreria provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il TFR e le relative anticipazioni di cui all’articolo 2120 c.c. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 – o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro – e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo.
A tal fine, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente la richiesta ricevuta dal dipendente all’Istituto, che, eseguita l’istruttoria necessaria a verificarne l’accoglibilità, provvederà, entro trenta giorni dal perfezionamento della domanda, all’erogazione della prestazione o a comunicare il rigetto dell’istanza.
La rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., è a carico del Fondo medesimo, con le modalità precisate al punto 7.1 della circolare n. 70/2007.
Per quanto concerne, in particolare, le somme erogate a titolo di anticipazioni del TFR, il datore di lavoro imputerà i pagamenti prioritariamente al TFR accantonato in azienda prima del 31 dicembre 2006, poi al TFR accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione del codice di autorizzazione “7W” e, infine, ove l’importo di spettanza del lavoratore ecceda i predetti importi, provvederà ad inoltrare la domanda di liquidazione del dipendente all’Istituto.
5. Adempimenti ai quali sono tenute le aziende irregolari
Tenuto conto che, a fronte dell’insussistenza del presupposto contributivo al Fondo di Tesoreria, il principio dell’automatismo delle prestazioni non può ritenersi applicabile, il codice di autorizzazione “7W” viene rilasciato, come innanzi detto, solo in presenza di regolarità contributiva.
Pertanto, in mancanza del requisito della regolarità contributiva, l’obbligo di erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 2120 c.c., seppur relative alle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, rimane definitivamente e per l’intero importo in capo al datore di lavoro.
Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, e che non abbiano provveduto a regolarizzare nel termine indicato al punto 4.1. potranno, nel termine della prescrizione ordinaria (art. 2946 c.c.), decorrente dalla data di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al predetto Fondo.
Al fine di rendere disponibile la somma chiesta in ripetizione, le aziende dovranno contestualmente provvedere all’invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso.
La somma rimborsabile sarà calcolata al netto delle somme conguagliate dalle aziende medesime per effetto della liquidazione già operata del trattamento di fine rapporto, a titolo definitivo ovvero di anticipazione, ai lavoratori aventi diritto.
La quantificazione delle somme da rimborsare sarà operata attraverso appositi accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con l’aggiunta degli interessi legali in luogo delle sanzioni civili ex legge 388/2000, la fruizione indebita delle misure compensative stabilite dall’articolo 10 del d.lgs. n. 252/2005, così come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge n. 296/2006, con specifico riferimento
a) all’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252/2005);
b) alle riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 88/1989, introdotte, a partire dal 2008, dall’articolo 8 del decreto legge n. 203/2005, nelle misure previste dalla tabella A allegata al predetto decreto legge (art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005.
Si ricorda che l’Istituto procederà al rimborso trattenendo altresì gli eventuali ulteriori importi a proprio credito, oltre quelli rivenienti dall’addebito delle misure compensative di natura contributiva indicate alle precedenti lettere a) e b).
L’Istituto, prima di rimborsare la somma risultante all’esito delle suddette compensazioni, effettuerà altresì il controllo, nei casi previsti dall’articolo 2 del D.L. n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, presso Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Nella determinazione del soggetto titolare del credito sono fatti salvi gli effetti conseguenti all’applicazione dell’articolo 2112 c.c..
Infine, per quanto concerne le misure compensative di natura fiscale stabilite dall’articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 252/2005, l’Istituto provvederà a fornire all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei datori di lavoro che rientrano nella fattispecie in discorso, allo scopo di favorire le conseguenti operazioni di competenza della predetta Agenzia.
6. Trasferimento del lavoratore ad altra azienda ex articolo 2112 c.c.
Si precisa che nel caso in cui il lavoratore dipendente di azienda non soggetta all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria che, a seguito di operazione societarie o cessione di contratto, sia stato assunto, in continuità di rapporto di lavoro ex articolo 2112 c.c., da altro datore di lavoro, bisogna distinguere le seguenti fattispecie configurabili:
– se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda alla quale sia già stato attribuito, in ragione della sussistenza del requisito dimensionale, il codice di autorizzazione “1R”, la liquidazione del TFR in misura integrale o parziale (anticipazioni) dovrà essere effettuata dal datore di lavoro, che potrà conguagliare le quote accantonate presso Fondo di Tesoreria con le ordinarie modalità;
– se il lavoratore dipendente di azienda alla quale sia stato attribuito il codice di autorizzazione “7W” è assunto presso altra azienda che, in ragione della insussistenza del requisito dimensionale, non sia tenuta al versamento al Fondo di Tesoreria, le quote di TFR accantonate presso il Fondo di Tesoreria in vigenza del precedente rapporto di lavoro verranno erogate direttamente dal Fondo medesimo.

 


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