INPS – CONTRIBUTO PER L’INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 – INCREMENTO NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE DI MOBILITA’ – MESSAGGIO 8 FEBBRAIO 2018, N. 594
Come si ricorderà, la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41% del massimale mensile della medesima NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tale previsione normativa è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1 comma 137 ha disposto che, limitatamente ai datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della CIGS, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91, l’aliquota percentuale pari al 41% è innalzata all’82%.
Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018.
In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 comma 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
In tutte le altre ipotesi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, escluse dall’ambito di applicazione delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, tenuto conto che continua a trovare applicazione l’aliquota di finanziamento del 41%, la contribuzione da versare è pari ad € 495,34 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, con un massimo, quindi, di € 1.486,02.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi, l’Inps ha diramato il messaggio n. 594/2018, con il quale ha fornito le istruzioni operative per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens ed i relativi “codici causale”, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento.
Si sottolinea che il contributo non è dovuto nei casi di:
– interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
– licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazione prevista dai Ccnl;
– dimissioni volontarie (ad eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
– risoluzioni consensuali (ad eccezioni di quelle intervenute durante la conciliazione obbligatoria per licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
– decesso del lavoratore.
INPS – Messaggio 8 febbraio 2018, n. 594
Oggetto: Articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Incremento del contributo per l’interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo da parte di datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria ex articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015.
Riassetto delle istruzioni per la registrazione in UniEmens delle fattispecie di licenziamento. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
1. Premessa.
Come noto, l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 250, della legge n. 228/2012, a far tempo dal 1° gennaio 2013 ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASpI (ora NASpI).lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASpI (ora NASpI).
La somma dovuta a tale titolo è pari al 41per cento del massimale mensile NASpI ex articolo 4, comma 2, del d.lgs. n. 22/2015, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Con la circolare n. 44/2013, alla quale si rinvia, sono stati illustrati i criteri impositivi, la misura del contributo ed i casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo in argomento.
2. Modifiche alla disciplina del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017 dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.
Tale disposizione determina, pertanto, l’aumento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a carico dei datori di lavoro tenuti al finanziamento della CIGS che licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo.
La disciplina dei licenziamenti collettivi è regolata dagli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91, ai quali, per quanto d’interesse, si fa rinvio.
3. Ambito di applicazione.
Sono soggetti al versamento del contributo, nella misura stabilita dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017, esclusivamente i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria (0,90%), ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della CIGS.
4. Decorrenza e misura del contributo.
Per i licenziamenti effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, i datori di lavoro sopra indicati sono tenuti a versare il contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3).
Come già chiarito con circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte.
5. Licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
L’articolo 1, comma 137, secondo periodo, della legge di bilancio 2018, dispone altresì che “Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017”.
Per effetto di tale disposizione, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, calcolando la somma dovuta sulla scorta dell’aliquota percentuale del 41per cento, stabilita dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
Per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro, che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo, hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/70, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (cfr. art. 4, co. 2, legge n. 223/91).
Il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi (cfr. art. 4, co. 5, legge n. 223/91).
6. Istruzioni operative. Compilazione flusso Uniemens.
In occasione dell’adeguamento del sistema di compilazione della dichiarazione contributiva idoneo a favorire la corretta gestione della nuova misura del contributo di licenziamento previsto dalla legge di bilancio 2018, si procede al riassetto delle modalità di esposizione dei codici <TipoCessazione> e dei correlati codici per la valorizzazione del predetto contributo (elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>).
In particolare, ai fini della corretta gestione dell’obbligo di versamento del predetto contributo, a partire dal 1° gennaio 2018, il <CodiceCessazione> “1A” assume la denominazione “Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo”. Sulla base delle modalità in uso, le aziende esporranno il codice “1A“ ogniqualvolta si tratti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fatte salve le specifiche fattispecie di licenziamento per esodo incentivato (“1L”), licenziamento per cambio appalto (“1M”), licenziamento per cambio gestore ex art. 2, D.I. 21.04.2011 (“1P”), licenziamento del lavoratore assunto in apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore o di alta formazione (“1R”).
Per il nuovo significato assunto dal codice “1A”, vanno inoltre esposti con evidenza separata le risoluzioni del rapporto di lavoro a seguito di procedura di licenziamento collettivo, di cui ai codici di nuova istituzione “1Q” e “1U” (cfr. infra).
In relazione ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (“1A”), le aziende continueranno a valorizzare, nel flusso UniEmens del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica il licenziamento, il versamento del contributo ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (41% massimale NASpI), nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, utilizzando il codice causale “M400”, che mantiene il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”.
A seguito della novella apportata dalla legge di bilancio 2018, ai fini della gestione del versamento del contributo ex articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo vengono istituiti, a partire da gennaio 2018, i seguenti nuovi codici <TipoCessazione>:
a) “1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”. Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 148/2015, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo. Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, nella nuova misura dell’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fissata dall’articolo 1, comma 137, della legge n. 205/2017. Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>. Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>
– il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare;
– il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre);
b) “1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”.
Detto codice va, pertanto, utilizzato dai datori di lavoro che non risultano tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo.
Tale fattispecie comporta il versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012.
Trattandosi di datori di lavoro non soggetti alla CIGS, ai medesimi non si applicano le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 137, della legge di bilancio 2018.
Pertanto, in questi casi la misura del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n 92/2012 resta fissata al 41 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fatti salvi i casi di licenziamento collettivo in assenza dell’accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale.
Detto codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018.
Per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>.
Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, devono essere valorizzati, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>
– il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);
– il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Come illustrato al precedente paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre).
I codici causale di nuova istituzione “M501”, “M502” ed “M503” vanno esposti a partire dalle denunce di competenza febbraio 2018.
Al riguardo, si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina novellata dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.
7. Istruzioni contabili.
Ai fini della rilevazione contabile del contributo previsto dalla normativa di cui all’oggetto, si istituiscono, nell’ambito della gestione contabile PTA – Gestione dei trattamenti dell’Assicurazione sociale per l’impiego di cui all’art. 2 comma 1, della legge n.92/2012, i seguenti nuovi conti:
– PTA21115 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma 137 della legge 205/2017 – anni precedenti;
– PTA21175 per il contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito delle procedure collettive di licenziamento, ai sensi dell’art.1, comma 137 della legge 205/2017 – anno in corso.
Nei predetti conti confluiranno i contributi che nel flusso UniEmens sono contraddistinti dai codici di nuova istituzione con causale “M501” – “M502” – “M503” secondo le modalità operative riportate nel paragrafo precedente.
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