INL – RESPONSABILITA’ SOLIDALE E SUBFORNITURA – CIRCOLARE 29 MARZO 2018, N. 6
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare 29 marzo 2018, n. 6, con la quale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 (v. Notiziario n. 1/2018, pag. 20), ha fornito chiarimenti in tema di responsabilità solidale.
In particolare, l’Ispettorato osserva che, con la sentenza indicata, la Corte Costituzionale ha ritenuto di estendere il regime della responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 anche alle ipotesi di subfornitura. Pertanto, il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi.
Sulla base di tale principio espresso dalla Corte, l’Ispettorato del Lavoro, nella circolare in commento, si spinge oltre, facendo spiegare gli effetti della sentenza costituzionale anche nei rapporti fra consorzio e società consorziate, nonché nelle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, e nei casi di distacco infra europeo (ex D.Lgs. n. 136/2016) non solo quando la prestazione di servizi sia riconducibile all’appalto o al subappalto, ma anche quando si concretizzi in altre operazioni commerciali.
Rimangono, peraltro, ferme le ipotesi di responsabilità solidale specificamente previste dall’attuale quadro normativo (ad esempio per la somministrazione di lavoro).
INL – Circolare 29 marzo 2018, n. 6
Oggetto: sentenza Corte Costituzionale n. 254 del 6 dicembre 2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2013.
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 per contrarietà agli artt. 3 e 36 Cost., ritenendo che il regime di solidarietà disciplinato dalla predetta norma trovi applicazione anche nelle ipotesi di subfornitura.
Com’è noto, l’art. 29, comma 2, prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”.
Alla luce del dato letterale della norma, il Giudice remittente ha ritenuto che la limitazione del regime di solidarietà ai soli casi espressamente previsti – di appalto e subappalto – avrebbe negato la medesima garanzia legale ai dipendenti del subfornitore, parimenti coinvolti in processi di esternalizzazione e parcellizzazione del processo produttivo, in contrasto con l’art. 3 e 36 della Cost.
Va rammentato, in proposito, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva già avuto modo di soffermarsi sul campo di applicazione dell’art. 29, nella nota prot. 5508 del 19 marzo 2012, manifestando l’opinione di una possibile estensione del regime della solidarietà al contratto di subfornitura sul presupposto della sussistenza, anche in tal caso, di un controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente.
Sotto tale aspetto, peraltro, al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali non inquadrabili in termini di appalto o subappalto, il Ministero aveva dato rilevanza (cfr. interpello n. 2/2012) anche all’orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 6208/2008) che non escludeva la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese consorziate esecutrici dovendosi dare prevalenza, a parere dei giudici, alla funzione di garanzia sostanziale proprio del regime di solidarietà rispetto alla qualificazione giuridica del negozio richiamata nella norma.
Con la recente sentenza n. 254/2017, la Corte Costituzionale è intervenuta sull’ambito applicativo del citato art. 29, superando le questioni poste dal Giudice remittente attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata della norma basata sulla ratio della responsabilità solidale; la Corte, infatti, chiarisce che la ratio della norma risiede nella necessità di “evitare il rischio che i meccanismi di decentramento – e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione – vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale” e pertanto “non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell’art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento”.
In ragione di ciò l’art. 29 va interpretato nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi”, a nulla rilevando, nell’economia dell’argomentare della Corte, che il contratto di subfornitura sia da ritenersi species dell’appalto o piuttosto tipo negoziale autonomo. Diversamente, per la Corte appare più rilevante constatare, alla luce del precetto costituzionale dell’art. 3, che nell’ambito del contratto di subfornitura le esigenze di tutela dei lavoratori impiegati sarebbero ancora più pregnanti che non nel caso di un contratto di appalto, stante la “strutturale debolezza” del datore di lavoro/subfornitore.
Il principio tracciato dalla Corte sembra pertanto rispondere anche alle esigenze di tutela già emerse nell’ambito, ad esempio, dei rapporti tra consorzio e società consorziate – cui si è accennato – perché anche in tal caso, viene in rilievo l’esigenza di salvaguardia dei lavoratori in presenza di una “dissociazione” tra datore di lavoro e utilizzatore della prestazione lavorativa.
Inoltre, l’interpretazione della Corte spiega effetti sulle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e del distacco di cui al D.Lgs. n. 136/2016 comportando l’applicazione dell’art. 29, comma 2, tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (cfr. art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 136/2016).
Restano ferme le altre disposizioni che dettano una disciplina specifica del regime di solidarietà, mutuata dall’art. 29, comma 2 ma adattata alle peculiarità delle tipologie contrattuali cui si riferiscono (v. ad es. somministrazione di lavoro, contratto di trasporto ecc.).
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