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29.03.2018 - lavoro

INL – ATTIVITA’ DI ENTI BILATERALI NON LEGITTIMATI ALLA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO – CIRCOLARE 12 FEBBRAIO 2018, N. 4

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è tornato nuovamente sull’annosa questione del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi che deve essere posseduta dalle Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro da cui promanano gli Enti Bilaterali deputati al rilascio della certificazione dei contratti di lavoro, di appalto e di subappalto, di cui al D.Lgs. n. 276/2003 e al DPR n. 177/2011.
La legge Biagi ha riconosciuto la possibilità di procedere alla certificazione suddetta esclusivamente a Enti bilaterali costituiti da Associazioni ed Organizzazioni comparativamente più rappresentative. Poiché, però, l’Ispettorato ha raccolto segnalazioni circa l’operare di pseudo Enti bilaterali, totalmente privi dei suddetti requisiti, ha ritenuto necessario fornire indicazioni, precise ed univoche, al proprio personale ispettivo affinché lo stesso operi, nei confronti delle eventuali certificazioni rilasciate da tali pseudo Enti , senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche del normale atto certificativo, potendo anche adottare, se del caso, ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.

INL – Circolare 12 febbraio 2018, n. 4
Oggetto: certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 – Enti bilaterali.
Pervengono a questo Ispettorato segnalazioni inerenti attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività.
In particolare ci si riferisce a pseudo “Enti bilaterali” che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.
In primo luogo si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Va da sé che, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.
Sulla base di quanto rappresentato il personale ispettivo potrà quindi operare, nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell’atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.


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