INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018 – NOTA DELL’ISTITUTO – PRINCIPALI NOVITÀ DI INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI
Con nota del 22 gennaio scorso, l’INAIL ha diramato le indicazioni normative ed operative inerenti le operazioni di autoliquidazione dei premi, riferiti al saldo del 2017 e all’acconto del 2018.
Va certamente sottolineato come l’INAIL stesso segnali che l’attesa approvazione delle nuove tariffe dei premi potrà avere ripercussioni sui calcoli: in effetti, l’Istituto specifica che il premio anticipato per il 2018 è provvisoriamente calcolato sulla base delle tariffe in vigore al 31 dicembre 2017.
Provvediamo quindi ad evidenziare le particolari novità dell’autoliquidazione di quest’anno, rinviando, per ogni approfondimento, alla Guida predisposta, come tutti gli anni, dall’INAIL, reperibile alla seguente pagina internet:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html
PARTICOLARITÀ ANNO 2018
Addizionale fondo vittime dell’amianto misura anno 2017 e non applicazione anno 2018
A seguito di quanto disposto dalla legge n. 205/2017, per il triennio 2018-2020 non si applica a carico imprese l’addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività comportanti esposizione all’amianto.
Pertanto, la suddetta addizionale non è dovuta sul premio di rata 2018, mentre è confermata, per la regolazione 2017, nella misura dell’1,29% sul premio dovuto per il medesimo anno.
Come in passato, l’addizionale di cui trattasi si applica ai premi dovuti sulle retribuzioni afferenti solo alcune voci di tariffa e specificate nella tabella riportata dall’INAIL nell’apposito paragrafo della nota qui in commento.
Autoliquidazione di giugno
L’Istituto, rilevati il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, ha disposto l’unificazione a febbraio dell’autoliquidazione per tutti i soggetti assicuranti.
Pertanto, in virtù di tale disposizione, anche i soggetti assicuranti che abbiano iniziato l’attività al termine del 2017 possono effettuare l’autoliquidazione del premio a febbraio 2018 sulla scorta delle basi di calcolo pubblicate, a partire dal mese di gennaio, nel Fascicolo aziende.
RIEPILOGO PRINCIPALI ADEMPIMENTI E RELATIVE SCADENZE
I datori di lavoro titolari di PAT devono procedere all’autoliquidazione dei premi INAIL tramite i servizi telematici disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inail.it) nella sezione Servizi on line, nel rispetto dei termini di seguito riportati:
entro il 16 febbraio 2018
– calcolo del premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione), sulla base delle retribuzioni effettivamente erogate nell’anno precedente;
– conteggio del premio di autoliquidazione (somma algebrica di rata e regolazione al netto di eventuali riduzioni contributive);
– versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di rateazione (v. infra);
entro il 28 febbraio 2018
– presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte.
I datori di lavoro titolari di PAT devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici ALPI online, che calcola anche il premio dovuto, e l’invio telematico Dichiarazione salari.
Riduzione del presunto
I datori che presumono di erogare, nel corso del 2018, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2017 devono inviare, entro il 16 febbraio 2018, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte attraverso l’apposito servizio on line, indicando le minori masse salariali che si prevede di erogare.
In effetti, l’INAIL, in mancanza della suddetta comunicazione, assume come base per il calcolo del premio anticipato dovuto per l’anno 2018 le retribuzioni erogate nel 2017.
RIDUZIONI DEL PREMIO
Riduzione legge 147/2013
È stata confermata, anche per la presente autoliquidazione, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2017 nella misura del 16,48% e al premio di rata 2018 nella distinta misura del 15,81%.
Per la verifica della sussistenza dei requisiti per la suddetta applicazione sono fissati criteri differenziati a seconda del settore e della durata delle lavorazioni, secondo quanto di seguito sintetizzato
Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
Per le lavorazioni iniziate in data precedente al 3 gennaio 2016, al fine della sussistenza del diritto alla riduzione del premio, occorre verificare se il tasso applicabile medio del triennio 2014-2016 è inferiore o pari al tasso di tariffa: In caso il confronto abbia esito positivo, l’agevolazione è applicata anche al premio supplementare silicosi.
Polizze dipendenti – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per le lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2016, la riduzione viene riconosciuta ai datori che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano – o abbiano già presentato nel corso del biennio – istanza ex art. 20 MAT in modalità telematica, accettata dall’Istituto. Anche in questa ipotesi, la riduzione è applicata automaticamente anche al premio supplementare silicosi.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da oltre un biennio
Per le lavorazioni iniziate in data precedente al 3 gennaio 2016, al fine della verifica della sussistenza del diritto alla riduzione del premio, occorre confrontare l’Indice di Gravità Aziendale della classe di rischio di riferimento calcolato annualmente con l’Indice di Gravità Medio della stessa classe di rischio.
Polizze artigiani – lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per le lavorazioni iniziate dal 3 gennaio 2016, la riduzione viene riconosciuta ai datori che dimostrino l’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che presentano – o abbiano già presentato nel corso del biennio – istanza I/P legge 147/2013 tramite il modulo telematico 20 MAT, accettata dall’Istituto.
Riduzione del premio per il settore edile
Stante il decreto direttoriale del 5 luglio 2017 che ha confermato, anche per l’anno 2017, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, tale riduzione si applica anche al premio di regolazione 2017.
Essa compete ai datori edili che occupano operai con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali e che abbiano trasmesso, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il modello denominato “Autocertificazione per sconto settore edile” attestante l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute negli ultimi cinque anni precedenti l’applicazione della riduzione di cui trattasi.
Il modello sopra citato è reperibile sul sito istituzionale dell’INAIL.
Riduzione per assunzioni legge n. 407/1990
Tale riduzione, pur soppressa a decorrere dal 2015, si applica esclusivamente, per soli trentasei mesi, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2014: pertanto, l’anno 2017 costituisce l’ultimo periodo di fruibilità della suddetta riduzione che, per le imprese che operano nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno, è pari al 50% del premio INAIL.
Per le modalità di fruizione, si rimanda alla lettura della nota dell’Istituto che non necessità di particolari commenti applicativi.
Incentivi per assunzioni legge 92/2012
È confermata, in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato o in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi.
Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione del lavoratore con il precedente contratto di lavoro a tempo determinato.
Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea nonché ai datori che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice nonché le specifiche retribuzioni.
Va, infine, ricordato che l’agevolazione in questione costituisce aiuto di Stato, ai sensi della normativa comunitaria.
Riduzione del premio per le imprese artigiane
Con effetto dal 1 gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla Gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.
Regolazione 2017
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e da specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2015-2016 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2016, inviata entro il 28 febbraio 2017.
La riduzione si applica alla regolazione 2017 nella misura del 7,22%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2017 Agevolazioni” con il codice 127.
Regolazione 2018
L’applicazione della riduzione alla regolazione 2018, per l’autoliquidazione 2018/2019, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2017, da presentare entro il 28 febbraio 2018.
VERSAMENTO DEL PREMIO
Ribadito che il versamento va effettuato in F24 entro il 16 febbraio p.v., seguendo le istruzioni fornite dalla già citata guida dell’INAIL, va certamente evidenziato che:
– qualora la regolazione 2017 si chiuda con un credito, lo stesso va compensato con il debito per la rata 2018 e il risultato complessivo a debito va esposto nel campo “importi a debito versati” della sezione INAIL con il “numero di riferimento” 902018;
– qualora dal calcolo complessivo dell’autoliquidazione emerga comunque un credito a favore del datore, lo stesso deve essere utilizzato in compensazione con eventuali debiti pregressi verso l’INAIL, purché non già iscritti a ruolo esattoriale, ovvero, in mancanza di tali debiti, a compensazione di debiti verso altri Enti (INPS o Erario, per es.), sempre in F24;
– le imprese, eventualmente titolari di più P.A.T. devono effettuare la compensazione fra regolazione e rata di anticipazione per ogni posizione: è possibile la compensazione fra crediti di una posizione con debiti di un’altra, purché nell’ambito del codice ditta aziendale;
– è altresì possibile compensare quanto risultante dall’autoliquidazione 2017/2018 con un credito preesistente verso INAIL, previa l’acquisizione dell’assenso della Sede territorialmente competente dell’Istituto all’operazione.
Rateazione del premio
Oltre che in unica soluzione, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate, ciascuna pari al 25% del totale annuale.
Qualora l’impresa intenda sfruttare tale facoltà deve darne comunicazione preventiva unitamente alla dichiarazione delle retribuzioni, ossia entro il 28 febbraio 2018.
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato, però, entro il 16 febbraio. Le rate successive andranno versate alle seguenti scadenze
Data scadenza | Data pagamento | Coefficiente interesse | |
seconda rata | 16 maggio 2018 | 16 maggio 2018 | 0,00165808 |
terza rata | 16 agosto 2018 | 20 agosto 2018 | 0,00337205 |
quarta rata | 16 novembre 2018 | 16 novembre 2018 | 0,00508603 |
Il coefficiente di interesse è calcolato avuto riguardo al tasso medio di interesse dei titoli di Stato, determinato dal Ministero dell’Economia, nella misura dello 0,68%.
Va ricordato, da ultimo, che la rateazione non è ammessa in caso di conguaglio per cessazione del codice ditta.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia-Collegio Costruttori resta a disposizione delle imprese per ogni ulteriore approfondimento si rendesse opportuno.
Allegato: Autoliquidazione 2017-18-nota dell’Istituto
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