COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – NUOVI OBBLIGHI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2018 PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI
A partire dal 1 gennaio 2018, è stata nuovamente modificata, in particolare per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti quale base di computo per il calcolo della quota di riserva, la portata della normativa sul collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.
Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche:
a) Momento di insorgenza dell’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti
Fino al 31 dicembre scorso, il comma 2 dell’art. 3 della L. n. 68/1999 ricollegava, per tale tipologia di imprese, l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile al verificarsi di una nuova assunzione che incrementasse l’organico aziendale.
A partire dal 1 gennaio 2018, invece, in virtù dell’abrogazione della norma da ultimo richiamata, le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, eventualmente ancora scoperte del lavoratore disabile, hanno sessanta giorni di tempo per assumere tale soggetto, secondo le procedure previste (richiesta di avviamento agli uffici competenti della Provincia).
Resta, ovviamente, ferma l’esclusione dalla base di computo, per i datori di lavoro appartenenti al settore edile, del personale di cantiere.
Va ricordato, per completezza, come, stante quanto previsto dall’art. 15 della Legge 68/99, il datore di lavoro che non abbia provveduto all’assunzione del lavoratore disabile trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge il relativo obbligo, è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari ad euro 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale, per cause imputabili al datore stesso, risulti non coperta la quota d’obbligo e per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata.
b) Invio del prospetto annuale
Con riferimento, infine, all’obbligo di invio del prospetto informativo per i datori di lavoro che abbiano subito una variazione della base occupazionale al 31 dicembre 2017, nonché per le imprese di cui al punto a), al momento la scadenza dell’adempimento è confermata al 31 gennaio 2018, salvo proroghe.
Sempre per completezza, va rammentato come il datore di lavoro che non provveda all’invio del prospetto annuale sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia, nel restare a disposizione delle imprese per l’assistenza che si rendesse necessaria, si riserva, comunque, di fornire ulteriori indicazioni a seguito degli eventuali futuri interventi ministeriali sul punto.
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