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08.02.2018 - lavori pubblici

NUOVO CODICE DEI BENI ARCHITETTONICI – NUOVA DISCIPLINA PER LA QUALIFICAZIONE NELLE CATEGORIE OG2 – OS2 (A e B) – OS25 E VERDE STORICO

L’11 novembre 2017 è entrato in vigore il “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” riportato nel decreto interministeriale 22 agosto 2017, n. 154 emanato dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017).
Il “Regolamento” – previsto dall’art. 146, comma 4 del d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici – disciplina i lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, il monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili, il monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Tra le modifiche più rilevanti spiccano l’utilizzabilità dei certificati di esecuzione lavori senza limini temporali, la riforma dei titoli necessari alla direzione tecnica e la possibilità di bandire la gara di lavori sul progetto definitivo.
Si procede in questa sede ad un’analisi degli aspetti di diretto interesse delle imprese esecutrici, tralasciando tutti gli aspetti relativi alla progettazione, verifica dei progetti, direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

LA QUALIFICAZIONE – ART. 4
Il Regolamento disciplina i requisiti di qualificazione SOA dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali nonché di quelli che eseguono, senza attestazione SOA, lavori d’importo inferiore a tale soglia.

I REQUISITI GENERALI – ART. 5
Ai fini dell’accertamento dei requisiti generali dell’impresa, resta fermo quanto previsto dall’art. 80 del Codice dei contratti.
Nel caso in cui l’operatore economico voglia partecipare a selezioni per appalti di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, tali requisiti sono verificati, come di consueto, due volte: in fase di attestazione, dalla SOA stessa e, successivamente, durante la procedura di gara, dalla stazione appaltante.
Nel caso di importi inferiori a detta soglia, le imprese senza attestazione SOA sono verificate “in gara”.
Una specifica prescrizione riguarda l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 83, comma 3, del Codice dei contratti). In particolare, si precisa che tale iscrizione deve essere relativa a:
a. scavi archeologici;
b. manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte;
c. restauro e manutenzione di beni culturali immobili, conservazione e restauro di opere d’arte;
d. verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

I REQUISITI SPECIALI – ART. 6
Il Regolamento prevede, all’articolo 6, che il possesso dei requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori è dimostrato con:
a) l’idoneità tecnica;
b) l’idoneità organizzativa;
c) l’adeguata capacità economica e finanziaria.
Tali requisiti, ai sensi dell’articolo 10, sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese.

IDONEITÀ TECNICA – ART. 7
L’idoneità tecnica dell’impresa per le categorie concernenti gli interventi sui beni culturali è dimostrata attraverso i requisiti elencati dall’articolo 7 del Regolamento.
Evidente novità rispetto al passato è che tra questi ultimi requisiti non sono più previsti i c.d. “lavori di punta”, ossia quelli più rappresentativi in termini di importo.
Ne consegue che non è più necessaria alcuna verifica sulla consistenza minima dei lavori di maggior importo eseguiti dall’impresa. In particolare, al fine di ottenere l’attestazione in OG2, OS2-A, OS2-B e la OS25, l’impresa deve dimostrare alla SOA: a) l’idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa;
b) l’avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo nella categoria non inferiore al 70% dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
Inoltre, il Regolamento, ai commi 2 e 3 dell’articolo 7, dà attuazione alla disposizione del Codice dei contratti, secondo cui l’utilizzo dei suddetti certificati “non è condizionato da criteri di validità temporale”. (art. 146, comma 6). In particolare, viene chiarito che l’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori (CEL) è consentito a condizione che:
– sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori,
oppure
– sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.

IDONEITÀ ORGANIZZATIVA – ART. 8
Il Regolamento modifica in parte, rispetto al previgente D.P.R. 207/2010, il requisito dell’idoneità organizzativa, ossia del personale minimo che l’impresa deve dimostrare in sede di qualificazione SOA.
Nella categoria in OG2 è richiesto, similmente a quanto previsto nel previgente D.P.R. 207/2010 (art. 79, commi 8 e 10), un costo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, di cui almeno il 40% per personale operaio. Tale costo deve essere stato realizzato nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione con la SOA. In alternativa, deve farsi riferimento al personale dipendente assunto “a tempo indeterminato” che deve aver rappresentato nel suddetto decennio per l’impresa attestanda un costo complessivo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2, di cui minimo l’80% personale tecnico almeno diplomato. Anche in questo caso, il costo deve essere stato realizzato nel decennio antecedente al contratto con la SOA.
Nelle categorie OS2 (A e B), è necessaria la “presenza in organico” di un numero minimo di restauratori pari al 20% e di collaboratori restauratori pari al 40%. Il calcolo delle unità è effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore (cfr. previgente art. 5, comma 3 del D.M. 294/2000).
In alternativa, il Regolamento richiede un costo di detto personale “dipendente” almeno pari al 40% rispetto all’importo dei lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
In ultimo, per imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a 5 unità, l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali (art. 8, comma 3).
Per i direttori tecnici non dipendenti, rappresenta, invece, una novità la previsione secondo cui i costi corrispondono esattamente alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’INAIL. In ogni caso, per le imprese con meno di 6 dipendenti, permane la dimostrazione del requisito di idoneità organizzativa attraverso il solo titolo di restauratore del direttore tecnico.
Nella categoria OS25, per la prima volta è applicato il sistema di dimostrazione del personale minimo previsto per le OS 2. Come visto, tale sistema considera, in numero di “teste”, la “presenza in organico” di un numero di professionisti o, in alternativa, i costi sostenuti per tali soggetti nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. In particolare, gli archeologi devono rappresentare in numero almeno il 30% dell’organico complessivo o, in costi, per i dipendenti qualificati come archeologi, una quota minima del 30% degli importi realizzati con lavori in OS 25 nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione con la SOA (art. 8, comma 4). Anche in questo caso, così come per le OS2 A e B, è altresì previsto per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità, il requisito dell’idoneità organizzativa, può essere dimostrato con il solo direttore tecnico archeologo.

CERTIFICATI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – ART. 11
Nel Regolamento viene confermato che – ai fini della qualificazione per lavori sui beni culturali, eseguiti per soggetti pubblici, privati o in proprio – la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori (art. 4, comma 3). Al riguardo, l’articolo 11 del Regolamento prevede che:
1) la dichiarazione dei committenti deve indicare la regolare esecuzione dei lavori, con il buon esito degli stessi, senza che tale certificazione possa coincidere con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici (comma 1);
2) per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, questi può rilasciare un solo certificato, indicando i lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni (comma 2);
3) possono essere utilizzati tutti i CEL rilasciati prima dell’entrata in vigore del Regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati (comma 3);
4) l’appaltatrice non può utilizzare ai fini SOA i lavori del subappaltatore (comma 4); ciò in coerenza con quanto già previsto nel previgente quadro normativo.
L’articolo 7 (commi 5 e 6) del Regolamento, prevede una serie di scadenze temporali ai fini dell’ottenimento del CEL pubblico. Secondo tale articolo, dopo il rilancio del certificato da parte della stazione appaltante, la soprintendenza preposta, ha 60 giorni per attestare l’eventuale buon esito dei lavori svolti; le Stazioni Appaltanti nei successivi 30 giorni aggiornano il CEL elettronico, accedendo alla Banca Dati Nazionale dei Contratti (BDNCP).

 

LAVORI INFERIORI A 150.000 EURO – ART. 12
La partecipazione a questa fascia di appalti per la categoria OG2 rimane disciplinata dalla normativa generale, ancora contenuta nell’articolo 90 del DPR 207/2010, valida per tutti i lavori pubblici di importo non superiore a 150.000 euro.
Il Regolamento prevede invece una specifica disciplina per eseguire lavori nelle categorie OS2 A e B, OS 25 nonché per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro. In particolare, fatta salva l’applicabilità della disciplina dei requisiti generali prevista all’articolo 80 del Codice dei contratti, per la partecipazione ai suddetti appalti di lavori, l’impresa può anche non possedere un’adeguata attestazione SOA, ma qualificarsi direttamente in gara.
In tal caso, l’impresa – a conferma della propria idoneità tecnica, organizzativa ed economica – deve dimostrare alla stazione appaltante di possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori o, in alternativa, idonea direzione tecnica;
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento in merito all’idoneità organizzativa;
c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I requisiti (compresi quelli del direttore tecnico ex articolo 13, comma 6) sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. Per i lavori e le attività di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

IDONEA DIREZIONE TECNICA – ART. 13
Il Regolamento introduce consistenti novità sulla direzione tecnica delle imprese qualificate nei beni culturali prevedendo, anzitutto, che tale incarico possa essere ricoperto da uno o più soggetti che rivestano il ruolo di: titolare dell’impresa, legale rappresentante, amministratore o socio. Inoltre, tale ruolo può essere affidato altresì al dipendente o a colui che è legato all’impresa, mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato. In ogni caso, il direttore tecnico non può rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate e, a tale scopo, produce alla stazione appaltante una dichiarazione di unicità di incarico (art. 13, comma 2).
a. Categoria OG 2
Con il Regolamento diviene obbligatorio per le imprese qualificate in OG2 l’iscrizione del direttore tecnico alla “sezione A” dell’albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. (art. 13, comma 3, lett. “a”, primo periodo). Inoltre, sempre in OG2, il Regolamento accoglie la deroga per i direttori tecnici nominati ante D.P.R. 34/2000 (riconosciuti perciò al soppresso Albo Nazionale dei Costruttori – ANC) che abbiano conservato l’incarico nella “stessa impresa” (art. 13, comma 3, lett. “a”, secondo periodo).
b. Categorie OS 2 A e OS 2 B
Nelle categorie OS 2 (A e B), viene confermato che l’unico direttore tecnico idoneo è quello in possesso del titolo di restauratore. Infatti, con riferimento allo specifico settore di competenza, può divenire direttore tecnico di un’impresa qualificata nelle categorie OS 2 A e B il restauratore di beni culturali che:
– o è in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 ossia: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro; o ha completato gli studi presso le scuole/centri di alta formazione per l’insegnamento del restauro istituite congiuntamente da Ministero e regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, accreditate, ai sensi del suddetto comma 9;
– o è in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali. In quest’ultimo caso è comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, che introduce, per alcuni restauratori, un’ulteriore requisito. In particolare, tale comma effettua una distinzione tra la direzione tecnica affidata a restauratori di beni culturali provenienti dalle suddette scuole e quella affidata a soggetti “in deroga” (art. 182, del Codice dei bb.cc.). A questi ultimi, viene richiesto che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del Regolamento “almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie” (art. 13, comma 5).
c. Categoria OS 25
Il Regolamento stabilisce che, nella categoria OS 25, il direttore tecnico “Archeologo” (art. 13, comma 3, lett. “c”) debba essere in possesso dei titoli previsti dall’articolo 25, comma 2 del Codice. Quest’ultima norma rinvia, per l’archeologia preventiva, all’emanazione di un decreto che definirà la qualifica di archeologo; nelle more, viene richiamato quanto stabilito dal DM 20 marzo 2009, n. 60 (art. 216, comma 7 del Codice).
d. Tirocinio obbligatorio
Con il Regolamento, viene introdotto un “tirocinio biennale” per il direttore tecnico di imprese qualificate in categorie relative a beni culturali (art. 13, comma 4). A tale scopo, nel testo viene fatto riferimento agli articoli 87 e 90 del D.P.R. 207/2010, in vigore, in via transitoria, fino all’adozione del decreto MIT di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
In attesa di chiarimenti da parte del MiBACT sul tirocinio biennale obbligatorio, sembra potersi sostenere che il professionista possa dimostrare alla SOA l’esperienza biennale avendo svolto per due anni l’incarico di direttore tecnico (art. 87 cit.) oppure il suo pregresso inserimento nell’organico di un’impresa qualificata o di altra impresa che, seppur non qualificata, abbia eseguito per due anni interventi sui beni culturali (art. 90, comma 1 lett. b). Naturalmente, laddove possano essere esibiti i CEL a dimostrazione della condotta dei lavori, il soggetto nominato direttore tecnico, ivi riportato, ben potrà spenderli con la SOA per dimostrare la sua esperienza biennale.

 


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