CIGS – TERMINE DI DECADENZA PER IL RELATIVO CONGUAGLIO DEI TRATTAMENTI – INPS MESSAGGIO 28 NOVEMBRE 2017, N. 4746
Come si ricorderà, l’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015 ha previsto un termine semestrale di decadenza, tassativo, per poter conguagliare o ottenere il rimborso delle integrazioni salariali.
Per quanto riguarda le integrazioni salariali straordinarie, il suddetto termine di decadenza decorre dalla data posteriore tra la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione e la data di emanazione del relativo decreto ministeriale.
Al riguardo, l’INPS, con il messaggio 28 novembre 2017, n. 4746, il cui testo è allegato alla presente, ha opportunamente ricordato che la data di emissione dell’autorizzazione al conguaglio da parte dell’Istituto non rileva al fine della decorrenza della decadenza semestrale. Tale emissione è, tuttavia, presupposto necessario ai fini del pagamento del contributo addizionale e della copertura figurativa dei lavoratori.
Le precisazioni da ultimo diramate evidenziano chiaramente come sia opportuno che le Imprese destinatarie di un decreto ministeriale di concessione del trattamento CIGS, onde evitare la predetta decadenza, si attivino tempestivamente, per richiedere il rilascio della relativa autorizzazione da parte della competente Sede INPS, avuto altresì riguardo al termine di 30 giorni, decorrenti dall’istanza aziendale, concesso dalla vigente normativa alla Sede medesima per tale rilascio.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione delle imprese interessate per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno.
Circolare Conguaglio CIGS – Allegato
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