CCPL 24 FEBBRAIO 2017 – DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO – PROFILI FISCALI – ULTERIORI CHIARIMENTI AMMINISTRATIVI – AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 29 MARZO 2918, N. 5/E/2018
L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018, chiarimenti in merito alle novità normative che hanno interessato, nel tempo, la detassazione dei premi di produttività, incluse, da ultimo, le modifiche alla disciplina introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
Il quadro normativo e i recenti chiarimenti amministrativi
Al riguardo, va ricordato come l’attuale normativa preveda l’applicabilità di un’imposta, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 10% alle somme erogate a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato a titolo di premi di risultato.
In particolare:
– l’importo del premio agevolabile è pari, a decorrere dal periodo di imposta 2017, a 3.000 euro annui (rispetto ai 2.000 precedentemente previsti);
– nel contempo, la platea dei beneficiari dell’agevolazione è stata ampliata, includendo tutti i lavoratori titolari, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, di reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro annui (rispetto ai 50.000 fissati inizialmente).
In via incidentale, va altresì rammentato che, per le aziende che adottino il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, è stata introdotta, a partire dal 24 aprile 2017, una riduzione dell’onere contributivo su una parte di premio.
In particolare, viene ridotta di venti punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia e i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Mentre a carico del lavoratore non è prevista alcuna contribuzione.
Come detto, l’Agenzia Entrate ha, di recente, fornito chiarimenti amministrativi sulla materia di cui trattasi attraverso l’emanazione della circolare n. 5/2018, il cui testo è allegato alla presente nota.
Di tale circolare verrà dato un’ampia sintesi nel Notiziario ANCE n. 6, in distribuzione fra poche settimane fra le imprese associate.
La detassazione nel CCPL sottoscritto il 24 febbraio 2017 per le imprese edili operanti nella Provincia di Brescia
Nel rinviare alla lettura di tale Notiziario, l’uscita della circolare da ultimo intervenuta consente di ricordare come il Collegio abbia ritenuto di vedere nel rinnovo del CCPL, ossia già nel febbraio 2017, il momento e lo strumento per consentire alle Imprese stesse e ai lavoratori di agganciare il regime fiscale agevolato di cui trattasi.
Il Contratto provinciale prevede, infatti, che le Imprese possano – su base volontaria e senza necessità di dover sottoscrivere un ulteriore accordo – applicare la tassazione agevolata seguendo le fasi illustrate nel CCPL stesso. Tali fasi sono le seguenti:
Individuazione del parametro o dei parametri
L’impresa deve costruire il premio scegliendo, fra quelli proposti dal CCPL, uno o più parametri che misurino l’incremento richiesto dalla normativa nazionale. L’elenco del CCPL è, quindi, tassativo, per quanto sia possibile declinare i parametri in esso proposti secondo le specifiche esigenze aziendali.
Sotto questo aspetto, è consigliabile che venga effettuata una sorta di verifica interna per capire quali possono essere i punti da migliorare nell’organizzazione aziendale o gli ambiti dell’impresa che registrano un margine di possibile miglioramento. Nella costruzione del premio, il datore di lavoro è libero di evidenziare uno o più parametri: in questo secondo caso, può liberamente scegliere di effettuare una ponderazione fra quelli prescelti oppure di legare, a ciascuno di essi, un premio a sé stante.
È altrettanto indifferente che l’incremento venga valutato in termini percentuali ovvero in misura assoluta.
Risulta, invece, necessario che il miglioramento, da cui scaturisce il premio, venga registrato nell’anno di riferimento, al di là del momento di corresponsione dello stesso (es.: il premio 2018 va erogato se nel corso dell’anno di riferimento – il 2018, per l’appunto – il parametro prescelto presenti un incremento, al di là dell’erogazione del quantum in denaro o in natura nel corso dei primi mesi del 2019).
Come detto, è possibile, indifferentemente, contemplare meccanismi premiali che prevedano o la sola duplice opzione “raggiungimento-mancato raggiungimento” oppure meccanismi che leghino l’erogazione di importi parziali al conseguimento di obiettivi intermedi rispetto a quello massimo (es.: premio strutturato su un parametro connesso all’incremento del fatturato; si può decidere, indifferentemente, di: a) legare il premio all’incremento del 5% del fatturato, sicché se si registra un incremento del solo 3% il premio non viene corrisposto; b) in alternativa, legare il premio al raggiungimento del +5% del fatturato, ma con una progressione per cui all’incremento del 3% corrisponde una percentuale, definita, del premio teorico).
Comunicazione preventiva ai lavoratori dell’istituzione del premio
L’impresa, che abbia deciso di istituire una politica retributiva premiante, deve comunicare ai propri dipendenti, prima dell’inizio del periodo di misurazione, la propria determinazione.
Il CCPL contiene in allegato una traccia di tale comunicazione: essa è un supporto per la predisposizione dell’adempimento da parte aziendale, ma lo stesso è realizzabile anche in altra forma, purché la comunicazione aziendale ai lavoratori contenga puntualmente tutti gli elementi richiesti dal CCPL.
Senza voler percorrere, in questa sede, l’elenco dei punti che la comunicazione deve contenere, si specifica che:
- per “obiettivo” si deve intendere la meta che l’impresa si prefigge di raggiungere sotto forma di miglioramento;
- per “eventuale riproporzionamento dell’importo pro-capite del premio” si deve intendere la possibilità che l’entità dello stesso, pur essendo definita a livello collettivo, venga poi declinata sul singolo lavoratore alla luce di parametri individuali (es.: livello di inquadramento, ruoli interni all’organizzazione aziendale, ecc…), ossia che alla determinazione della misura del premio realmente corrisposta al singolo dipendente concorrano anche indicatori non legati all’andamento economico dell’impresa e dei risultati della stessa.
- “l’indicazione circa la possibilità che il premio possa essere erogato, con scelta spettante al singolo percipiente, tramite prestazioni di welfare aziendale” richiede che l’Impresa informi il lavoratore di tale possibilità, indicando quali sono i beni e/o i servizi che compongono il paniere predisposto per rappresentare tale forma di welfare.
Comunicazione ai lavoratori a consuntivo del periodo di osservazione del parametro
Al termine del periodo, ossia a valle dell’intervallo temporale entro cui si è svolta la misurazione del parametro, l’impresa deve comunicare ai dipendenti l’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo oppure il mancato raggiungimento dello stesso. Nella prima ipotesi, la comunicazione deve indicare la misura del premio nonché le modalità e i tempi della sua corresponsione.
Comunicazione alle Parti sociali
L’impresa interessata, inoltre, deve inviare copia sia della dichiarazione preventiva che di quella, eventuale, confermativa dell’erogazione e della misura del premio alle Parti sociali mediante una PEC all’indirizzo partisocialibrescia@legalmail.it, contestualmente all’invio delle stesse comunicazioni ai dipendenti.
Questo adempimento, lungi dal riconoscere in capo ai suoi destinatari un qualche potere di modifica o di integrazione della comunicazione, ha la finalità di attestare la volontà dell’impresa di aderire alla specifica disciplina prevista dal CCPL. Con l’effettuazione di questo adempimento, quindi, si renderà opponibile, in caso di un’eventuale futura verifica, agli Enti ispettivi il motivo dell’applicazione del particolare trattamento fiscale ai premi erogati.
Sempre ai fini della verifica da parte degli Enti preposti, Infine, il CCPL pone come obbligo contrattuale, a tutela dell’impresa, la conservazione, da parte della stessa, della documentazione contabile o di altra documentazione aziendale che possa attestare la misurazione dell’incremento da cui il premio è scaturito.
Considerazione finale
Stante la novità dell’impianto premiale e della normativa, Ance Brescia ritiene opportuno che l’impresa eventualmente interessata prenda contatto con il Servizio sindacale dell’Associazione per valutare la personalizzazione dello strumento soprattutto nella fase introduttiva dello stesso.
Allegato: Circolare Detassazione AE
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