BONUS CONDOMINI – SLITTATA AL 9 MARZO IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Rinviato al 9 marzo il termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, per le spese sostenute nel 2017, rilevanti anche ai fini della cessione del credito di imposta “Ecobonus” e “Sismabonus”.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 46319 del 27 febbraio 2018, ha disposto la proroga di 9 giorni del termine entro cui gli amministratori di condominio devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dal condominio nel 2017 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi.
La proroga del termine dal 28 febbraio al 9 marzo deriva, come spiegato dal Provvedimento, dall’esigenza di assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata 2018 e opera, esclusivamente per le spese sostenute nel 2017.
Si ricorda, che l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio è fissato dal DM 1° dicembre 2016, e che di recente, l’Amministrazione finanziaria ha fissato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi alla suddetta comunicazione[1].
Va precisato, inoltre, che il mancato invio di tali comunicazioni da parte dell’amministratore rende inefficace la cessione del credito da “Ecobonus e Sismabonus condomini” [2].
Note:
[1] Cfr. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.30383 del 6 febbraio 2018.
[2] Cfr. I Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n.108572 dell’8 giugno 2017 per il “Sismabonus condomini” ed il n. 165110 del 28 agosto 2017 per l’“Ecobonus condomini”.
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