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02.08.2018 - lavoro

ANPAL – POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO – COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ADOTTATI DAI CENTRI PER L’IMPIEGO – NOTA 16 GIUGNO 2018, N. 7122

L’ANPAL, con la nota 16 giugno 2018, n. 7122, ha fornito ai Centri per l’impiego indicazioni relative alla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei soggetti beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che non abbiano partecipato alle misure di politica attiva proposte o non abbiano accettato offerte di lavoro congrue.
Si tratta di istruzioni provvisorie, valide finché non sarà disponibile l’apposita procedura telematica sul portale dell’ANPAL. Nelle more dell’adozione di tale procedura, il Centro per l’impiego è tenuto ad inviare i provvedimenti sanzionatori, con eventuali allegati, all’ANPAL tramite l’indirizzo PEC sanzioni.condizionalita@pec.ANPAL.gov.it, nonché alla sede Inps competente.
Nell’ipotesi di ricezione di una sanzione dal Centro per l’impiego, è possibile presentare ricorso al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, tramite apposito modulo, entro trenta giorni solari dal ricevimento della sanzione stessa, secondo le modalità illustrate nella nota ANPAL 25 maggio 2018, n. 6509.

ANPAL – Nota 25 maggio 2018, n. 6509
Oggetto: indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.
Facendo seguito alla riunione del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, svoltasi il 22/05/2018 e tenuto conto del dibattito e delle determinazioni raggiunte in seno allo stesso, si forniscono di seguito una serie di indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015.
1) Normativa
Il ricorso avverso il provvedimento del Centro per l’impiego, previsto dall’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015, è un ricorso gerarchico improprio, giacché lo stesso viene presentato ad un organo (ANPAL) che non è gerarchicamente sovraordinato a quello che ha emanato l’atto, cioè il Centro per l’impiego. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.
2) Tempistica di presentazione del ricorso al Comitato
La persona che ha ricevuto dal Centro per l’impiego uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 21, comma 7, o dall’articolo 22, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015, può presentare al Comitato, entro il termine di trenta giorni solari dal ricevimento del provvedimento in parola, ricorso, sia per motivi di legittimità sia per motivi di merito. Il provvedimento del Centro per l’Impiego deve contenere l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per la condizionalità, ai sensi dell’articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro trenta giorni, o al TAR, territorialmente competente. Dovrà, altresì, essere data informativa sulle modalità di presentazione del ricorso al Comitato secondo quanto previsto nel presente documento.
3) Modalità di presentazione del ricorso e di trasmissione della documentazione
Il ricorso è presentato in modalità telematica, mediante l’apposita funzionalità che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio sito internet istituzionale.
Nelle more della entrata in funzione della procedura informatizzata, il ricorso sarà presentato mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo all’indirizzo di posta elettronica certificata ricorsi.condizionalita@pec.ANPAL.gov.it, o tramite raccomandata A/R all’indirizzo: “Comitato per i ricorsi di condizionalità, presso ANPAL – Via Fornovo 8, 00192 Roma”. Il Comitato comunica con i ricorrenti esclusivamente mediante posta elettronica, utilizzando quale riferimento quella inserita nell’apposita procedura/istanza, ovvero quella utilizzata per l’invio del ricorso.
Il Comitato, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell’atto impugnato, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso, gli interessati possono presentare al Comitato, con le medesime modalità sopra descritte, eventuali deduzioni e documenti. Il Comitato si riserva di disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Il Comitato motiva la propria decisione e comunica la stessa al ricorrente, al Centro per l’impiego e ad eventuali altri soggetti interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica ordinaria.
4) Documentazione
Il ricorso va presentato secondo il modello allegato alla presente (Allegato 1) e deve essere accompagnato dai seguenti documenti:
a) copia del provvedimento del CPI di adozione della sanzione ricevuto dal ricorrente, con indicazione dell’avvenuta notifica da parte del CPI;
b) fotocopia del documento di identità del ricorrente in corso di validità (in particolare nei casi in cui per l’invio si utilizzi una casella di posta elettronica certificata non personale o non connessa in modo univoco al ricorrente).
Al ricorso può inoltre essere allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione del ricorso da parte del Comitato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere allegati i seguenti documenti:
– copia della documentazione attestante la presenza di giustificato motivo da parte del ricorrente;
– documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione/invio da parte del ricorrente al CPI della documentazione attestante il giustificato motivo;
– eventuale altra documentazione a supporto del ricorso presentato.
Il Comitato esamina e valuta l’ammissibilità o meno del ricorso esclusivamente sulla base della documentazione pervenuta.
5) Ammissibilità
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 1199/1971, il Comitato, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, il Comitato assegna al ricorrente un termine, di regola non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l’atto salvo, ove occorra, il rinvio al Centro per l’impiego.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 1199/1971, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Comitato adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all’autorità giurisdizionale competente o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Comitato procederà comunque, anche decorso il termine di cui sopra, all’esame del ricorso nel merito.
6) Accoglimento
Nel caso di accoglimento del ricorso (sia in sede amministrativa sia in sede giurisdizionale), verrà aggiornata la situazione della persona, riattivando, nel caso, la DID e la decorrenza dello stato di disoccupazione. Verrà, infine, comunicato alla sede INPS competente l’esito del ricorso, ai fini dell’adozione degli atti di sua competenza.

ANPAL – Nota 16 giugno 2018, n. 12
Oggetto: indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015.
In attuazione dell’articolo 21, comma 10, del d.lgs. n. 150/2015, ai sensi del quale i Centri per l’impiego sono tenuti a dare comunicazione, sia all’ANPAL che all’INPS, delle sanzioni adottate nei confronti dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito nei casi di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo in parola, si comunicano, di seguito, le modalità operative per provvedere.
Nelle more della entrata in funzione di una procedura informatizzata, che sarà resa disponibile dell’ANPAL sul proprio portale, il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’impiego sarà trasmesso ad ANPAL mediante posta elettronica certificata, inviando il medesimo, con eventuali allegati a supporto, all’indirizzo di posta elettronica certificata: sanzioni.condizionalita@pec.ANPAL.gov.it.
Il medesimo provvedimento deve essere inviato anche alla sede INPS competente, per gli eventuali atti di propria competenza.


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