ACQUISTO DI CARBURANTI – DAL 1° LUGLIO DETRAZIONE SOLO CON PAGAMENTI TRACCIABILI
Tracciabilità delle spese carburante e detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a partire dal 1 luglio 2018, sono ammessi tutti i mezzi di pagamento diversi dal contante, inclusi bonifici bancari o postali, assegni, addebito diretto su conto corrente.
L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 73203/2018 del 4 aprile 2018 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese carburante, a seguito delle recenti modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018 che, ai fini del contrasto all’evasione fiscale ha introdotto, per queste spese, forme di pagamento qualificato.
La legge n. 205 /2017 (Bilancio 2018) ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all’utilizzo di forme di pagamento qualificato[1] (“carte di credito, di debito o carte prepagate”).
Il provvedimento n. 73203/2018 dell’AdE interviene a chiarire la portata di tali disposizioni e definisce quali sono le forme di pagamento qualificato ritenute idonee, sia in tema di imposte dirette che di IVA, per effettuare le spese d’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione.
Si tratta dei seguenti mezzi di pagamento:
► assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali
► quelli elettronici tra cui, ad esempio: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
Le stesse forme di pagamento sono ritenute idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.
Il provvedimento chiarisce inoltre, che tali forme di pagamento trovano applicazione anche quando in base a specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Così accade con le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, quando il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che utilizza, per il prelievo, delle tessere magnetiche rilasciate dalla compagnia stessa.
Note:
[1] Cfr. in tal senso i commi 922 e 923 della legge n. 205 /2017
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