IN VIGORE IL DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DEGLI APPALTI – IMPORTANTI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
Il supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ha pubblicato il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 che reca “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”. Si tratta dell’atteso decreto correttivo del Codice degli appalti che il Governo ha approvato nell’ultimo giorno concessogli dalla legge che ha istituito il Codice (un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Il decreto correttivo ha apportato importanti novità al Codice, provvedendo nel contempo a correggere alcuni dei notevoli errori in esso contenuti. Le nuove disposizioni entrano in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta e perciò a far data dal 20 maggio 2017.
In questa sede si ritiene opportuno rammentare le disposizioni di immediato interesse per le imprese di costruzione, e perciò relative ai soli appalti di lavori, rimandando ad una approfondita analisi che verrà pubblicata sul sito internet del Collegio Costruttori. Il numero riportato tra parentesi e che precede ogni paragrafo individua il numero dell’articolo del Codice 50/2016 cui il commento si riferisce.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI
Il quadro delle modalità di affidamento dei lavori, dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo, è il seguente:
– Il sistema usuale di aggiudicazione dei lavori di qualsiasi importo è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
– (32) I lavori fino a 40.000 euro possono essere oggetto di affidamento diretto alla singola impresa, senza necessità si consultarne altre.
– (36) Fino a 1.000.000 di euro si può utilizzare la procedura negoziata: fino a 150.000 euro devono essere invitate almeno 10 ditte, oltre e fino al 1.000.000 di euro almeno 15. La verifica circa la veridicità delle dichiarazioni presentate viene effettuata solo sull’aggiudicatario. ANAC, con apposita linea guida, dovrà indicare come si attua il criterio di “rotazione”, sinora attuato quasi unicamente con il sorteggio.
– (95) Fino a 2 milioni di euro si possono utilizzare le procedure aperte e le procedure ristrette con il criterio del massimo ribasso; è facoltà del bando prevedere l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
(59) Viene ripristinata la possibilità che le stazioni appaltanti possano ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori (comunemente chiamato “appalto integrato”) sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, limitandolo ai soli casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Gli appalti, come nel precedente Codice, potranno essere affidati a corpo, a misura, ovvero a corpo e misura.
Il procedimento di esclusione automatico delle offerte anomale, ove previsto dal bando, non può essere applicato ove le offerte ammesse siano inferiori a 5.
OFFERTA
Nella propria offerta l’impresa, oltre a specificare i costi interni della sicurezza, dovrà indicare anche i propri costi della manodopera. Entrambi gli elementi non hanno alcun riflesso conseguente. Quando dunque si formulerà l’offerta, anche se non richiesto dal bando, sarà necessario far seguire l’offerta espressa in euro dalla seguente dicitura: “(importo comprensivo dei costi interni della sicurezza pari a euro . . . . e dai costi della manodopera pari a euro. . . . )”. Gli uffici del Collegio Costruttori consigliano le imprese, ove non possiedano altri riferimenti per i costi della sicurezza, di utilizzare percentuali comprese tra lo 0,45% e lo 0,75% dell’importo dei lavori a base d’asta.
Nell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Amministrazione non può fissare il punteggio dell’offerta economica in misura superiore al 30%.
(80) La dichiarazione circa i requisiti soggettivi che accompagna l’offerta deve essere resa anche dagli “institori e procuratori generali, dai membri degli organi con potere”.
Le false dichiarazioni rese dall’impresa concorrente e comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC, comportano l’esclusione dalla possibilità di partecipare ad appalti pubblici fino a quando l’iscrizione rimane nel Casellario informatico dell’Autorità.
(93) La cauzione provvisoria che accompagna l’offerta potrà essere costituita anche mediante contante, bonifico o assegno circolare. Ogni riduzione già prevista per la cauzione definitiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. L’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva non si applica alle microimprese, alle piccole e medie imprese. Alle stesse si applica la riduzione al 50% di detta cauzione (non cumulabile con la riduzione già prevista per il possesso della certificazione ISO 9000). Si rammenta che le microimprese devono avere non più di 10 dipendenti e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese devono avere non più di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro; le medie imprese devono avere non più di 250 dipendenti e un fatturato non superiore a 50 milioni di euro.
(41) È vietato porre a carico dell’aggiudicatario i costi connessi alla gestione elettronica dell’appalto.
QUALIFICAZIONE SOA
(84) Viene introdotto un principio tanto atteso dalle imprese in ambito SOA: si potranno utilizzare i requisiti tecnico-economici (cifra affari, costo personale, valore attrezzature) e i lavori con riferimento non più agli ultimi 5 anni ma agli ultimi 10 anni. Le imprese che vorranno valutare l’opportunità di presentare una nuova istanza alla SOA per aumentare i propri importi di qualificazione, potendo documentare un periodo più lungo, è opportuno che contattino prima gli uffici dell’Associazione per una valutazione precisa della propria situazione.
(86) Per la documentazione di lavori pubblici, le categorie diverse dalla prevalente che il certificato di esecuzione lavori potrà riportare dovranno essere le medesime previste dal bando di gara.
SUBAPPALTO
(105) In tema di subappalto rimane l’esigua quota subappaltabile pari al 30% dell’intero importo di appalto. Viene introdotto il divieto di affidare subappalti a soggetti che abbiano presentato offerta per la gara di aggiudicazione dei medesimi lavori. La terna di nominativi di subappaltatori per ogni subappalto viene prevista per appalti di importo oltre la soglia comunitaria. Sotto detta soglia la terna è richiesta anche per i soli appalti delle attività più esposte a infiltrazioni mafiose e cioè per gli appalti la cui categoria prevalente riguardi: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri.
PROGETTAZIONE
(23) Viene prevista la possibilità di una progettazione semplificata per le opere di manutenzione ordinaria non superiori a 2.500.0000 di euro.
Nei contratti di lavori la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera (che non avranno alcun riflesso sull’offerta che l’impresa presenterà). Si ribadisce che gli oneri della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.
(26) La stazione appaltante verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dal Codice, nonché la loro conformità alla normativa vigente.
(32) I capitolati e il computo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.
DEFINIZIONI
(3) Vengono introdotte le definizioni di nuove fattispecie, tra le quali la più importante riguarda i “lavori di categoria scorporabile”. Il bando di gara dovrà indicare, oltre alla categoria prevalente le ulteriori categorie, e cioè:
– fino all’importo lavori di 1.500.000 euro le categorie il cui importo supera il 10% di quello a base di gara;
– oltre l’importo lavori di 1.500.000 euro le categorie il cui importo supera 150.000 euro;
– tutte le categorie superspecializzate (denominate anche S.I.O.S.). Si rammenta che dette categorie sono: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
Altre definizioni riguardano la “manutenzione ordinaria”, la “manutenzione straordinaria”, le “categorie di opere specializzate”, il “capitolato prestazionale”, il “cottimo”.
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE – CONSORZI STABILI
(83) Per le associazioni temporanee di tipo orizzontale (ove cioè tutte le imprese sono qualificate nella sola categoria prevalente o nella stessa categoria di lavoro), e perciò anche per i consorzi, la ripartizione minima dei lavori fra le imprese non viene più fissata per legge (prima, la norma imponeva la quota minima del 10% per le mandanti e del 40% per la capogruppo, fermo restando che la stessa doveva partecipare in misura prevalente all’associazione). Ora il bando stabilirà le quote minime di partecipazione delle mandanti e della mandataria, sempre con il rispetto del principio che la capogruppo partecipi in misura maggioritaria.
(47) Per la qualificazione SOA dei consorzi stabili viene sostanzialmente ripristinata la disciplina previgente contenuta nel D.Lgs. 163/2006.
OPERE DI URBANIZZAZIONE
Per le opere di urbanizzazione secondaria non superiori alla soglia comunitaria (euro 5.225.000), per le quali era sino ad ora escluso l’utilizzo della procedura negoziata, si può far ricorso alla stessa con invito rivolto ad almeno 15 ditte. Il soggetto privato che deve affidare opere di urbanizzazione non ha l’obbligo di qualificarsi presso l’Autorità Anticorruzione.
COLLAUDO
(102) Per gli appalti fino al milione di euro la stazione appaltante può prevedere di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori. Lo potrà prevedere anche per appalti fino alla soglia comunitaria (euro 5.225.000) in casi che verranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.
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