TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO IN CASO DI TRASFERTA – ANCHE LE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMANO LA POSIZIONE ANCE SULLA NATURA DELLE SOMME CORRISPOSTE – SENTENZA 24 OTTOBRE 2017 N. 27093
Come già ricordato nella circolare del Collegio del 19 dicembre 2016, ANCE ha sempre sostenuto che le indennità o le diarie previste per le trasferte dai contratti collettivi provinciali, se erogate nel rispetto dei requisiti posti dagli stessi contratti, sono da assoggettare al trattamento fiscale e contributivo contenuto nel quinto comma dell’art. 51, del TUIR.
Secondo ANCE, quindi, le suddette diarie concorrono alla formazione del reddito – e sono, pertanto, imponibili – solo per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno, se la trasferta si svolge in Italia, e i 77,47 euro, se essa si svolge all’estero.
Questa impostazione non è stata pacificamente accolta dalla giurisprudenza, visto che alcune pronunce, anche di legittimità, hanno statuito che le diarie in parola sono da assoggettare a contribuzione e tassazione nella misura del 50% dell’importo erogato, a prescindere dalle soglie di esenzione sopra richiamate. In sostanza, secondo tale orientamento giurisprudenziale, alle suddette diarie deve essere applicato il regime impositivo previsto dal sesto comma dell’art. 51, comma 6, del TUIR.
A fronte della riferita incertezza interpretativa, la posizione ANCE si è da subito indirizzata verso l’emanazione di una norma che dirimesse il contrasto interpretativo mediante un atto avente forza di legge.
L’attività posta in essere dall’Associazione ha portato all’approvazione, nel 2016, dell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, norma di interpretazione autentica dell’art. 51 sopra richiamato, che ha avvalorato la posizione datoriale.
La questione si è di recente arricchita di un altro importante passaggio giurisprudenziale che ha confermato la fondatezza della posizione da sempre sostenuta dall’ANCE.
Con la sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, ribadito che il predetto art. 7 quinquies ha efficacia retroattiva e riconoscono che esso attribuisce “… alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”.
In tal modo, soprattutto vista l’autorevolezza della provenienza della pronuncia, resa a Sezioni Unite, dovrebbe mettersi fine all’annosa questione relativa alla gestione, ai fini previdenziali e fiscali, del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inviati in trasferta.
Solo per completezza, si ricorda che, secondo la norma contenuta nell’art. 7 quinquies più volte citato, sono da considerarsi trasfertisti i lavoratori per i quali sono contestualmente presenti le seguenti condizioni:
-1- mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
-2- svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
-3- corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Di conseguenza, qualora non si sia in presenza anche solo di una delle tre suddette condizioni, il lavoratore non può ritenersi un trasfertista e, come sostenuto da ANCE, allo stesso andrà applicato il regime fiscale e contributivo della trasferta, sopra brevemente richiamato.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia si riserva, comunque, di fornire ogni ed eventuale indicazione operativa che dovesse intervenire da parte degli Enti previdenziali interessati, in attuazione della sentenza in oggetto.
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