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22.06.2017 - tributi

STUDI DI SETTORE – PUBBLICATI I CORRETTIVI ANTICRISI 2016

Pubblicati i nuovi correttivi anticrisi, da applicare agli studi di settore per l’anno 2016, al fine di neutralizzare gli effetti negativi della congiuntura economica che, ormai da anni, attanaglia le imprese.
Lo ha previsto il MEF, con il D.M. 3 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112, S.O. n. 24, del 17 maggio 2017, che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2016, relativamente al settore delle manifatture, dei servizi (tra i quali rientra anche quello dell’edilizia – Studio WG69U), delle attività professionali e del commercio.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 8 del DL 185/2008, tali correttivi hanno la funzione di adattare ed integrare le risultanze degli studi di settore alla realtà economica, tenendo conto degli effetti negativi dovuti alla crisi economica e dei mercati.
A tal riguardo, si ricorda che tali correttivi anticrisi sono stati precedentemente approvati, lo scorso 4 aprile 2017, dalla Commissione degli esperti degli studi di settore, cui l’ANCE partecipa per il settore edilizio.
L’emanazione di tale Provvedimento si è resa necessaria anche a seguito delle pubblicazioni e delle informazioni, relative all’anno 2016, rese disponibili dall’ISTAT, dalla Banca d’Italia, da Prometeia, dal MISE e da Angaisa.
In merito si ricorda che, i correttivi anticrisi sono riconducibili a cinque categorie[1]:
– correttivi congiunturali di settore;
– correttivi congiunturali territoriali;
– correttivi congiunturali individuali;
– interventi relativi all’analisi di normalità economica;
– interventi relativi all’analisi di coerenza economica.
Pertanto, i ricavi ed i compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore, per il periodo d’imposta 2016, oltre a tener conto dei specifici indicatori di normalità e congruità, devono tener conto, altresì, dei correttivi anticrisi, volti a neutralizzare gli effetti della congiuntura economica [2].
Sempre in tal ambito, sono stati introdotti specifici correttivi, che tengono conto anche delle caratteristiche del territorio in cui l’impresa svolge la sua attività e tra cui si segnalano:
► le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
► il minor grado di utilizzo di impianti e dei macchinari;
► la riduzione dell’efficienza produttiva.
Infine, si ricorda che per i contribuenti che, nell’anno 2016, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con nuovi correttivi, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad avvisi di accertamento.

Note:
[1] Al riguardo, si ricorda che i correttivi specifici sono applicabili per tutti gli studi settore e per la generalità dei contribuenti, compresi quelli non congrui, per consentire di adattare la funzione di ricavo in relazione alla contrazione dei margini e del minore utilizzo degli impianti risultante per settore.
Viceversa i correttivi individuali si rendono applicabili sul singolo contribuente la cui crisi, risultante dalla contrazione dei costi variabili rispetto al biennio precedente, sia superiore a quella media individuata dal cluster di appartenenza dello studio di settore e, come tale, non può essere rilevato dai correttivi specifici.
[2] In merito, si evidenzia che al D.M. del MEF è allegata la Nota tecnica e metodologica che contiene la descrizione dettagliata della metodologia utilizzata per l’elaborazione dei suddetti correttivi.

 


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