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21.09.2017 - tributi

“SPLIT PAYMENT” – MODIFICHE ALLE P.A. COINVOLTE

(D.M. 13 LUGLIO 2017)

Le Pubbliche Amministrazioni destinatarie del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), prorogato dal 1° luglio scorso, sono le stesse a cui si applica in via obbligatoria la fatturazione elettronica (legge 244/2007 – Finanziaria 2008). Lo prevede il D.M. 13 luglio 2017, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze – Def (www.finanze.gov.it) che aggiorna il D.M. 23 gennaio 2015, modificato di recente dal D.M. 27 giugno 2017, e recante le nuove modalità attuative dello “split”, alla luce della proroga sino al 2020 e dell’estensione del meccanismo stabilite dalla “Manovra correttiva 2017” [1].
Il Def aggiorna, altresì, gli elenchi delle società controllate dalla P.A. o quotate in borsa a cui si applica lo “split payment”, reperibili sul proprio sito internet (www.finanze.gov.it).

Amministrazioni pubbliche
Intervenendo sull’ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti”, di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972, vengono modificati i criteri ai fini dell’individuazione delle “Pubbliche Amministrazioni” tenute a versare l’IVA in “split payment”, rispetto a quanto già stabilito dal D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 27 giugno 2017.
Nello specifico, sempre per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 (data di entrata in vigore della nuova formulazione del citato art.17-ter), si distingueranno le amministrazioni pubbliche a seconda dei termini di esigibilità dell’IVA della singola fattura.
Ciò, in quanto le novità contenute nel D.M. 13 luglio 2017 si applicano, ai sensi dell’art.2 dello stesso provvedimento, alle fatture per le quali l’esigibilità si verifica dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ad oggi non ancora intervenuta) [2].

Fatture esigibili dal 1° luglio fino alla pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017
Pertanto, per le fatture in “split” esigibili dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13 luglio 2017, si ritiene che le P.A. interessate siano quelle individuate dall’ISTAT e risultanti dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2016 (cfr. anche art.2, co.1, del D.M. 13 luglio 2017) [3].
In ogni caso, vengono fatti salvi i comportamenti relativi alla fatturazione delle operazioni con IVA esigibile dal 1° luglio alla data di pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017 (cfr. art.2, co.2).

Fatture esigibili dopo la pubblicazione in G.U. del D.M. 13 luglio 2017
Viene previsto che per “Pubbliche Amministrazioni” si intendano quelle destinatarie della normativa in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, ai sensi dell’art.1, co.209-214, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008 – cfr. il nuovo art.5-bis, del D.M. 23 gennaio 2015) [4].
Tale novità opererà per le fatture (sempre emesse dal 1° luglio 2017) che diverranno esigibili a decorrere dal giorno successivo a quello a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del medesimo D.M. 13 luglio 2017.
In sostanza, si tratta dei soggetti di seguito elencati:
■ Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica.
Tra questi sono compresi anche i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi, che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali, in quanto Organi dello Stato.
In tale categoria rientrano anche le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in quanto facenti parte dell’organizzazione dello Stato;
■ Enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti.
A tale categoria sono riconducibili anche i Consorzi di bacino imbrifero montani, in quanto Consorzi tra Enti locali obbligatori ai sensi della legge 959/1953.
Si comprendono, inoltre, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni, trattandosi di Enti pubblici costituiti per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi comunali in un determinato territorio;
■ Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Sono comprese anche le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
■ Istituti universitari, ivi compresi i Consorzi interuniversitari costituiti ai sensi dell’art.91 del DPR 382/1980;
■ Aziende sanitarie locali. A tale categoria sono ricondotti anche gli Enti pubblici che, in alcune Regioni, sono subentrati alle ASL e agli Enti ospedalieri;
■ Enti ospedalieri. Da questi sono esclusi gli Enti ecclesiastici che esercitano attività di assistenza ospedaliera, poiché operano in regime di diritto privato;
■ Enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
■ Enti pubblici di assistenza e beneficenza. Si tratta delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP);
■Enti pubblici di previdenza (INPS e Fondi pubblici di previdenza). Sono esclusi da tale categoria gli Enti previdenziali privati o privatizzati;
■ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN;
■ Agenzie fiscali;
■ CONI.
Come specificato sul medesimo sito internet del Def, per semplicità operativa, al fine di una più puntuale individuazione dei soggetti pubblici destinatari della disciplina della “scissione dei pagamenti”, si può continuare a far riferimento all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (cd. IPA), consultabile alla pagina web www.indicepa.gov.it.
Inoltre, il Def precisa che nell’utilizzo di detto elenco non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi” e che anche le aziende speciali sono sottoposte a “split”, rientrando anch’essi tra i soggetti destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria.

Società controllate dalla P.A. o quotate in borsa – Nuovi elenchi
Come noto, dal 1° luglio 2017, sono tenute all’applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” anche le società controllate dalla P.A. e le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana (cfr. il nuovo art.17-ter, co.1-bis, lett. a, b, c e d, del “Decreto IVA”).

Fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017
Per le fatture emesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2017, il Def ha provveduto ad aggiornare gli elenchi delle società controllare/quotate coinvolte nell’applicazione dello “split payment”, che diverranno definitivi dopo il 19 luglio, data entro la quale le stesse potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli stessi.
I nuovi elenchi sono consultabili al seguente indirizzo internet:
http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.- n.-50_2017-Nuovi-elenchi/

Fatture emesse dal 2018
Al riguardo, il D.M. 13 luglio 2017, nel confermare, per le operazioni fatturate dal 2018 e fino al 2020, che tali soggetti verranno individuati nelle società controllate/quotate esistenti alla data del 30 settembre dell’anno precedente, precisa che stesse verranno inserite nell’elenco pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul proprio sito internet entro il 15 novembre di ciascun anno, con efficacia dall’anno successivo [5].
In sostanza, viene eliminato dalla disposizione il riferimento relativo all’emanazione di un vero e proprio Decreto del Ministero dell’economia e finanze.

Note:
[1] Per un quadro complessivo cfr. l’art.1 del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 96/2017 ed il D.M. 27 giugno 2017, che ha modificato il D.M. 23 gennaio 2015.
Si ricorda che il meccanismo viene attualmente disciplinato all’art.17-ter, del D.P.R. 633/1972 (in base al quale le imprese non ricevono più l’IVA sulle fatture emesse nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici territoriali, che viene versata direttamente dal committente).
[2] Cfr. l’art.2, co.1, del D.M. 13 luglio 2017.
[3] In base alla formulazione ad oggi in vigore dell’art.5-bis, co.1, del D.M. 23 gennaio 2015.
In sostanza, si tratta delle P.A. inserite nel cd. “conto economico consolidato dello Stato” – Cfr. anche l’art.1, co.3, della legge 196/2009. Si precisa che, alla luce delle novità del D.M. 13 luglio 2017, il Def ha eliminato dal proprio sito internet l’elencazione delle P.A. interessate allo “split payment”.
[4] In pratica, viene abbandonato il riferimento (presente nell’attuale formulazione dell’art.5-bis del D.M. 23 gennaio 2015), alle P.A. inserite nel cd. “conto economico consolidato dello Stato” – Cfr. anche l’art.1, co.3, della legge 196/2009.
[5] Al riguardo, l’art.5-ter, co.2, del D.M. 23 gennaio 2015 conferma che l’elenco definitivo verrà preceduto da una pubblicazione provvisoria (sempre on-line), a cura del Def, entro il 20 ottobre di ciascun anno. Tale passaggio intermedio consente alle società controllate dalla P.A. di segnalare, entro i 15 giorni successivi, eventuali incongruenze o errori, prima dell’emanazione dell’elenco definitivo.

 


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