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24.02.2017 - ambiente

SISTRI – NUOVA PROROGA – PRECISAZIONI

Slitta ancora di un anno la piena operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti: il decreto legge 244 del 2016 (cd. mille-proroghe) ha infatti modificato l’art. 11 del d.l. 101/2013, prorogando ulteriormente alcuni adempimenti concernenti il sistema elettronico Sistri.
In particolare, il d.l. mille-proroghe ha differito fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi cartacei per la gestione dei rifiuti (Formulario dei rifiuti, registro di carico e scarico, MUD), nonché le relative sanzioni.
Per quanto riguarda, invece, la mancata iscrizione al Sistri o l’omesso pagamento del contributo annuale da parte dei soggetti obbligati ad aderire al sistema, si applicano le sanzioni previste dall’art. 260 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), entrate in vigore già dal 1° aprile 2015. Al riguardo, il decreto legge mille-proroghe prevede la riduzione del 50% dell’importo fissato per tali sanzioni fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, come già era stato disposto per il 2016.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle novità in materia di Sistri:
Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017
1. Rimangono in vigore gli adempimenti cartacei per la tracciabilità dei rifiuti (formulario di identificazione, registro di carico e scarico, MUD) e le relative sanzioni (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010);
2. Non sono in vigore e quindi non sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli 260 bis, commi da 3 a 9, e 260 ter del D.Lgs. 152/2006 relative al mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei rifiuti tramite il Sistri;
3. Le sanzioni per la mancata iscrizione o l’omesso pagamento del contributo annuale al Sistri, da parte dei soggetti obbligati, previste dall’art. 260 bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.


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