SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – INAIL – ACCESSO AL “CRUSCOTTO INFORTUNI” DA PARTE DEL RLS E RLST – CIRCOLARE N. 45/2016
Si rammenta che il Decreto legislativo n. 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, ha abolito, dal 23 dicembre 2015, l’obbligo della tenuta del registro infortuni da parte del datore di lavoro e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie.
Gli infortuni avvenuti fino a quella data sono consultabili nell’abolito registro cartaceo, il cui obbligo di conservazione permane a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni.
Tutto ciò premesso si informa che l’Inail, con circolare n. 45 del 30 novembre 2016 che si riproduce in calce alla presente, ha comunicato l’introduzione a favore di datori di lavoro (e loro intermediari) e agli organi ispettivi uno strumento alternativo dell’abolito registro infortuni cartaceo, realizzando un applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31.
Nel “Cruscotto infortuni” possono essere consultati gli stessi dati presenti nell’abolito registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi dopo il 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i..
L’Inail precisa che gli RLS/RLST non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico dell’Istituto, rivolto essenzialmente agli organi preposti alle attività di vigilanza, come precisato nella circolare n. 92/2015.
L’Inail ha chiarito che gli RLS/RLST hanno il diritto di ricevere, per il tramite del datore di lavoro, le informazioni e i dati sugli infortuni e malattie professionali (art. 50, comma 1, lettera e) e comma 2 del D.Lgs. n. 81/08).
Grava quindi sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS/RLST, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come già avveniva con il registro cartaceo ormai abrogato.
Premessa
L’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 dispone che, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso (23 dicembre 2015), è abolito l’obbligo da parte del datore di lavoro della tenuta del Registro infortuni e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie.
Con la semplificazione stabilita dalla norma, è stata pertanto anticipata la soppressione dell’obbligo di tenuta del Registro infortuni – già prevista dall’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni – originariamente connessa all’emanazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 del richiamato d.lgs. 81/2008 istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), da ultimo approvato con decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183, entrato in vigore a decorrere dal 12 ottobre 2016.
Si evidenzia, tuttavia, che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dal d.lgs. 151/2015 citato, articolo 21 comma 1, lett. b).
Inoltre, resta inteso che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi 4 anni.
Definizione figure deputate alla fruizione del servizio. Chiarimenti relativi all’accesso ai dati da parte dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali)
L’Inail, al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale.
Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail www.inail.it, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.
In tale contesto, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), relativamente all’utilizzo del nuovo applicativo informatico “Cruscotto infortuni”, si precisa che – alla luce del comma 1 lett. e) dell’articolo 50 del citato d.lgs. 81/08, letto in combinato disposto con il comma 2 del medesimo articolo – i richiamati Rappresentanti non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”, creato dall’Istituto per finalità gestionali e rivolto essenzialmente agli organi preposti all’attività di vigilanza, come espressamente precisato con la soprarichiamata circolare 92/2015.
Ciò non toglie il diritto degli Rls di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali.
Grava pertanto sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli Rls, a esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come peraltro già avveniva con l’abrogato Registro cartaceo.
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