SANZIONI STRADALI – L’ACCREDITO DEL BONIFICO OLTRE LA SCADENZA NON INFICIA IL PAGAMENTO
Qualora consentito nel verbale di pagamento la sanzione pecuniaria applicata per una delle violazioni al Codice della Strada può essere pagata anche tramite bonifico bancario.
Affinché tale metodo di pagamento abbia effetto liberatorio, ossia venga effettuato regolarmente, è sufficiente che avvenga nei termini previsti dalla legge anche se l’accredito di fatto non è tempestivo.
Nella prassi infatti la data dell’operazione non corrisponde quasi mai a quella dell’accredito.
Il Giudice di pace di Trapani nella sentenza n. 292 del 5 giugno 2017 ha ritenuto di dover applicare, alla fattispecie posta al suo esame una norma introdotta lo scorso anno volta proprio a risolvere tale criticità.
Con l’art. 17 quinquies della Legge n. 49 dell’8/4/2016 è stato infatti previsto che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta stabilite dall’art. 202 C.d.S. “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”.
Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verrà considerato tempestivo:
– il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno;
– il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7° giorno.
Nella sentenza si ricorda che con apposita Circolare prot. n. 300/A/2734/16/127/34 il ministero dell’Interno, Servizio di Polizia stradale, ha evidenziato che, in quanto norma di interpretazione autentica, questa disposizione ha efficacia retroattiva: pertanto, essa si applica ai verbali elevati anche in passato dall’organo di polizia per gli accrediti intervenuti entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento, con l’esclusione di quelli per i quali si sia nel frattempo formato il ruolo.
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