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27.04.2017 - tributi

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE – PROROGA

(DL n. 36/2017)

Definitiva la proroga al 21 aprile 2017, più volte annunciata, del termine per presentare le istanze ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali, originariamente previsto per il 31 marzo 2017.
Prorogata, altresì, al 15 giugno 2017 la data, precedentemente fissata al 31 maggio, entro la quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente che ha presentato le suddette istanze, l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
Queste le novità contenute nell’unico articolo del nuovo Decreto Legge 27 marzo 2017, n. 36, recante la “Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74, del 29 marzo 2017 ed entrato in vigore il medesimo giorno.
A tal riguardo, il nuovo art. 1 del D.L. 36/2017, modificando l’art. 6 del D.L. 193/2016 (“Decreto fiscale”) che disciplina la cd. “nuova rottamazione”, prevede la proroga:
■ al 21 aprile 2017 (anziché 31 marzo), del termine per presentare le istanze per rottamazione delle cartelle esattoriali, mediante lo specifico modello pubblicato sul portale di Equitalia;
■ al 15 giugno 2017 (anziché 31 maggio 2017), del termine entro il quale l’Agente della Riscossione dovrà comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Come noto, infatti, l’art.6 del DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (“Decreto fiscale”) permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori.
Si tratta dei carichi inclusi nei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, e delle somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate[1] con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio.
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale e previdenziale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016.
In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
Si ricorda che le istanze per accedere alla procedura devono essere presentate entro il prossimo 21 aprile 2017 (anziché entro il 31 marzo 2017).
Per l’accoglimento delle suddette domande di “rottamazione”, l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 15 giugno 2017 (in sostituzione del 31 maggio 2017), per comunicare al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute e le relative scadenze.
In merito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 2/E/2017, ha fornito le modalità applicative per accedere a tale nuova procedura e sul sito internet www.gruppoequitalia.it è disponibile l’apposito modello che potrà essere presentato direttamente agli sportelli di Equitalia, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati sul modello stesso.

Note:
[1] A tal riguardo, viene previsto che le singole rate dovranno essere versate secondo le scadenze così individuate:
► nell’anno 2017: nei mesi di luglio (24% del dovuto), settembre (23% del dovuto) e novembre (23% del dovuto);
► nell’anno 2018: nei mesi di aprile (15% del dovuto) e settembre (15% del dovuto).


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