ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
(Inps Messaggio n. 824 del 24-02-17)
Con riferimento alla possibilità del rilascio del Durc per i soggetti giuridici che abbiano presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione (Rottamazione delle cartelle), di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, l’Inps ha pubblicato il 24 febbraio scorso il messaggio n. 824/2017.
D’accordo anche con il Ministero del Lavoro, il messaggio rileva che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Dal pagamento della prima rata, prosegue l’Istituto, sarà possibile per Inps e Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Come noto, la definizione agevolata introdotta dall’art.6 del “Decreto Fiscale” [1] permette di accedere alla cd. nuova “rottamazione” delle cartelle esattoriali, senza pagamento di sanzioni e interessi moratori, per i carichi inclusi nei ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, e per le somme dovute a seguito di un avviso esecutivo da parte dell’Agenzia delle Entrate o per le violazioni degli obblighi contributivi dovuti agli enti previdenziali.
In particolare, la definizione agevolata comporta il pagamento integrale, o dilazionato in un massimo di 5 rate con applicazione degli interessi pari al 4,5% annuo, delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi (diversi da quelli moratori), più quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio.
Sono ammessi a tale procedura di definizione agevolata anche i contribuenti che hanno già in corso una rateizzazione del proprio debito fiscale, a condizione che abbiano adempiuto regolarmente tutti i versamenti con scadenza 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016. In tal caso, la sanatoria in oggetto riguarderà il debito residuo, senza possibilità di restituzione delle somme già versate a titolo di sanzioni.
Al riguardo, si evidenzia che per l’accoglimento delle istanze di “rottamazione” l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 maggio 2017.
In tema di rilascio del Durc, pertanto, sin dall’entrata in vigore della nuova disciplina, sono emersi aspetti di disomogeneità rispetto a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015.
In particolare, nelle more della conclusione del procedimento in esame, fissato dalla norma nella predetta data del 31 maggio 2017 (con comunicazione al contribuente dell’importo da pagare rateizzato e, pertanto, come detto, con la definitiva ammissione alla definizione agevolata o anche detta rottamazione delle cartelle), risultava dubbio se fosse possibile ottenere un Durc attestante la regolarità contributiva per il soggetto che avesse presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
La normativa sul Durc, come noto, permette il rilascio della regolarità contributiva nelle ipotesi di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. b) oppure nei casi di rateizzazioni, concesse da Inps, Inail e Casse Edili (D.M. 30/1/2015 art. 5, co. 2, lett. a).
Il legislatore, però, nel caso di presentazione della dichiarazione per l’accesso alla definizione agevolata, di cui all’art. 6 del D.L. n. 193/2016, non ha previsto alcuna sospensione ai fini del rilascio della regolarità contributiva, limitando gli effetti sospensivi di tale dichiarazione ai soli fini delle procedure esecutive per il recupero delle somme da parte degli Agenti della Riscossione.
Secondo l’INPS, pertanto, la dichiarazione per accedere al beneficio costituisce una mera dichiarazione di intenti da parte del contribuente, non idonea a poter consentire la dichiarazione di regolarità contributiva da parte degli Istituti, che potrà avvenire solo dopo l’ammissione alla definizione agevolata stessa e con il pagamento della prima rata, in linea con quanto disposti dall’art. 3, co. 2 lett. a) del decreto ministeriale sul Durc.
L’Inps conclude nel messaggio che relativamente ai crediti per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge risultava già attiva una rateazione presso gli Agenti della riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.
Alla luce della pronuncia del Ministero del Lavoro l’ANCE sta valutando l’opportunità di un eventuale intervento di carattere normativo che soddisfi le diverse esigenze segnalateci dalla rete associativa e che, comunque, garantisca il regolare svolgimento dell’attività produttiva delle nostre imprese.
Note:
[1] Si tratta del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n.193 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» (cd. “Decreto Fiscale”), convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225.
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